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Pubblicato il : 21/09/2022
Tags: Attualità RSS Aula 

Modifiche al CDS: il MIMS chiarisce l’entrata in vigore di tutti gli articoli

Modifiche al CDS

Come avevamo già scritto qui, la conversione in legge del decreto “Infrastrutture” ha modificato una serie di articoli del Codice della Strada, ma non tutte le disposizioni sono già in vigore: per alcune di esse occorre emanare dei provvedimenti che dettaglino le modalità attuative.

A “fare il punto” della situazione (soprattutto relativamente a quello che occorre ancora fare per dare attuazione alle nuove disposizioni) ci pensa una circolare del Direttore Generale per la Motorizzazione (la circolare prot. 29290 del 20/09/2022).

Proprio sulla base di quanto dispone la circolare, riproponiamo tutte le modifiche in due tabelle distinte: nella prima indichiamo quali sono le disposizioni “ancora sulla carta” e che cosa occorre per renderle operative; nella seconda, quelle già in vigore.

Ancora sulla carta:

Articolo CDS

Argomento

Cosa manca?

Art. 97 comma 3 bis – Circolazione dei ciclomotori

Con questa modifica, è stato formalizzato ciò che accade già nel   settore auto, ovvero in caso di trasferimento di residenza, ai proprietari   dei ciclomotori non viene più inviato il tagliando cartaceo da applicare   sulla carta di circolazione, in quanto tutta la procedura è informatizzata   e i dati dei veicoli sono disponibili integralmente e in forma digitale   nell’archivio nazionale dei veicoli.

  •   un provvedimento attuativo
  •   l’implementazione delle necessarie procedure   telematiche

 

Art. 110 – Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di   idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole e
  Art. 114 – Circolazione su strada delle macchine operatrici

Le operazioni di immatricolazione, emissione carta   di circolazione e certificato di idoneità tecnica, targatura delle macchine   agricole e macchine operatrici sono svolte   dagli Uffici Motorizzazione Civile anche per il tramite degli enti di   consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, in via esclusiva   attraverso il collegamento telematico con il CED (Centro Elaborazione Dati).

  •   Un provvedimento attuativo
  •   l’implementazione delle necessarie procedure   telematiche

 

Art. 116 comma 3 – Patente e abilitazioni professionali per la guida   di veicoli a motore

Con la patente B (conseguita da almeno due anni),   è possibile guidare veicoli isolati senza rimorchio adibiti al trasporto   merci non solo fino a 3,5 t, ma anche di tonnellaggio   superiore, fino a 4,25 t, a patto che tali veicoli siano alimentati con combustibili   alternativi (idrogeno, gnc, gpl, elettrici: quelli elencati   dall’art. 2 della Direttiva 96/53/CE) e che l’eccesso di massa non sia dovuto   all’aumento della capacità di carico, ma al peso delle sole batterie o   serbatoi alternativi.

La modifica permetterà a tutti i corrieri che adesso si spostano con   i veicoli leggeri nelle città di guidare, con la stessa patente, anche   veicoli leggermente più pesanti purchè alimentati con combustibili alternativi   o per via della presenza della batteria.

  •   una procedura presso la Commissione Europea
  •   un decreto attuativo per disciplinare le   modalità di annotazione dell’eccesso di massa sulla carta di circolazione.

Art. 120 comma 6 bis - Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida e   disposizioni sull’interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata   assistita

Anche questa modifica di legge sembra essere stata inserita   appositamente per evitare che, “fatta la legge, si trovi l’inganno”, come   spesso e volentieri accade in Italia: nella fattispecie si   vuole impedire che ai conducenti, a cui è stata revocata la patente per reati   penali, sia permessa la circolazione con le biciclette a pedalata assistita. Il giudice (nella sentenza di condanna o applicando una misura di   sicurezza o prevenzione) e il prefetto (con i divieti previsti dal TU - Testo   Unico sugli stupefacenti, DPR 309/1990 o revocando la patente ai condannati)   possono vietare la conduzione di velocipedi a velocità assistita fino a che   dura la condanna.

  •   Un provvedimento attuativo
  •   l’implementazione delle necessarie procedure   telematiche

 

Art. 123 comma 7 bis – Nuove autoscuole

L’apertura di una nuova scuola guida è subordinata alla   presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio   Attività) inviata telematicamente allo sportello SUAP (Sportello Unico per le   Attività Produttive) istituito presso il comune   competente per territorio.

L’ente concedente deve verificare i requisiti richiesti per   l’apertura, dunque si tratta di una SCIA condizionata   e non semplice.

Per i veicoli, vale inizialmente l’autocertificazione fino ad   autorizzazione ottenuta e successiva immatricolazione. Per iniziare   l’attività si dovrà aspettare la comunicazione dello sportello unico che   attesti la regolarità della richiesta di avvio.

Una circolare apposita della Direzione Generale della Motorizzazione   con le istruzioni per l'attuazione di questa disposizione.

Art. 123 comma 7 - Autoscuole

Il concetto che sta alla base di questa disposizione è che l’esame   pratico moto è stato già fatto. Si evita di   rifare lo stesso esame per le estensioni da A1 a A2 e da A2 ad A se si   sostituisce con il corso di formazione.

Per l’estensione da patente A1 ad A2 e da A2 ad A si può svolgere un   corso di formazione presso l’autoscuola, senza esame.

Questa norma attua la direttiva 2006/126/CE che ha previsto questo corso   in sostituzione della prova di guida. La formazione dovrà durare almeno   7 ore (Allegato VI direttiva 2006/126/CE) e dovrà   essere svolta sulla base di tutti gli aspetti previsti al punto 6 dell’allegato   II della Direttiva.

In Francia, dove la Direttiva è stata recepita da tempo, le 7 ore   consistono in: 2 ore di teoria; 2 ore di pratica in area chiusa; 3 ore di   pratica su strada.

 

Un decreto MIMS che dovrà disciplinare:

 

  •   le modalità di approvazione e controllo del   completamento della formazione (ai sensi dell’art. 7 punto 1 lett. c della   direttiva 2006/126/CE);
  •   la durata della formazione (in coerenza con il   punto 2 dell'allegato VI alla direttiva).
  •   il programma della formazione (in coerenza con   i punti 3 dell'allegato VI alla direttiva).

I tempi per l’elaborazione del decreto si annunciano lunghi per via dell’insediamento   del nuovo ministro.

 

Art. 203 – Ricorso al prefetto

E’ molto difficile avviare procedure di riscossione o iscrizione a ruolo nei confronti di chi commette un’infrazione a bordo di veicoli immatricolati all’estero. Con la modifica di questa norma, la riscossione   di una multa può essere attivata nei   cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo   immatricolato all’estero.

Un decreto del MIMS e del MINT

(Ministero dell’Interno) dovrà determinare le procedure di   riscossione e di attribuzione delle somme riscosse.

 

Disposizioni già in vigore:

Articolo CDS

Argomento

Art. 7 – Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

Viene stabilito che deve essere il MIMS (Ministero delle   Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), con un apposito decreto, a individuare   le tipologie di Comuni che possono delimitare le ZTL e imporre gli ingressi a   pagamento, le modalità di riscossione e le tariffe   massime. Sono esenti dal pagamento i veicoli ibridi ed elettrici.

Art. 24 – Pertinenze delle strade

Si tratta di una precisazione importante, perché viene chiarito “chi   deve fare che cosa”, in particolare per quello che riguarda le   colonnine di ricarica, viene chiarito che si   estende ad esse il criterio autorizzativo previsto per le aree di servizio.

L’autorizzazione deve tener conto delle norme di installazione delle   colonnine già approvate negli scorsi anni, che diventano norme di   riferimento. In questo modo diventano omogenei i   criteri di installazione di queste pertinenze.

Art. 47 comma 2 – Classificazione dei veicoli

Ormai i veicoli elettrici si stanno diffondendo sempre di più, e   finalmente la classificazione europea e quella italiana sono allineate:   questa era una modifica necessaria e improrogabile con   migliori specifiche per i veicoli di categoria L1e – L2e – L3e – L4e.

Art. 50 (commi 1 e 2, 2 bis e 2 ter) - Velocipedi

Il legislatore vuole punire   pesantemente chi manomette le biciclette a pedalata assistita (dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale   continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibite al trasporto di merci),   facendole andare più veloci, e lo fa in modo diretto e indiretto.

Diretto, perché stabilisce una sanzione per questo tipo di   operazione illecita, la manomissione dei blocchi di velocità, e indiretto   perché equipara la bici manomessa a un ciclomotore, con tutti gli oneri che   ne conseguono: casco, targa, patente. Il conducente che viene dunque sorpreso   su di una bici elettrica manomessa dovrà fare i conti con un verbale di   notifica molto corposo che comprende anche sanzioni per mancato uso del   casco, assenza di targa, guida senza patente.

Art. 61 – Sagoma limite

Viene recepito il Regolamento comunitario 535/2021/UE. Pur   mantenendo il rispetto delle fasce di ingombro e l’iscrivibilità in curva, è   possibile equipaggiare veicoli o complessi di   veicoli con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici che possono   superare le lunghezze totali massime standard. Questi dispositivi devono rispettare i requisiti di omologazione   previsti dalla normativa europea. Le appendici dinamiche devono essere   rimosse o ritratte in presenza di utenti vulnerabili, o su strade con limite   di velocità inferiore o uguale a 50 km/h; devono essere compatibili con le   operazioni di trasporto intermodali e non devono superare di oltre 20 cm la   lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privi di esse.

Art. 116 comma 11

I titolari di patenti di categoria C1, C, C1E, CE anche speciali e D1, D, D1E e DE anche speciali

conseguono   la CQC quando richiesto dalle norme comunitarie.

Art. 117 comma 2 bis – Limitazioni nella guida

Sappiamo che ai titolari di patente di guida di categoria B, per il   primo anno dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi un   rapporto potenza tara superiore a 55 kw/t. Ora, è stata aggiunta anche la   specifica per le autovetture elettriche o ibride   plug-in, stabilendo che il limite   di potenza specifica sia di 65 kW/t compreso il peso della batteria.

Art. 121 comma 3 – Esame di idoneità

Il MIMS vuole riscrivere le regole per diventare esaminatore, al   fine di risolvere l’annoso problema della mancanza di personale addetto allo   scopo.

Potranno   ricoprire la carica di esaminatori tutti i dipendenti MIMS (e non più della sola Direzione Generale per la Motorizzazione) che   abbiano frequentato un corso di qualificazione iniziale e superato un esame   di abilitazione.

Art. 126 comma 8 ter – Durata e conferma della patente di guida

Erano già uscite delle circolari al proposito, ma adesso assume   tutti i crismi dell’ufficialità l’obbligo, per chi “si è dimenticato” di   rinnovare la patente, da oltre 5 anni (considerando anche le proroghe del   COVID), di rifare un esame pratico per verificare la   sussistenza di tutti i requisiti psicofisici e tecnici per guidare.

Questo esame si chiama “esperimento di   guida”. Per esercitarsi, come “foglio rosa” vale la   ricevuta di prenotazione dell’esame.

Se   il candidato non si presenta all’esame: la patente viene sospesa a tempo indeterminato   o fino ad esito positivo di un ulteriore   esperimento di guida che il candidato dovrà richiedere (con l’applicazione   delle sanzioni previste dall’art. 128 comma 2 in caso di circolazione).

Se   il candidato viene respinto all’esame: la patente viene revocata, con l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 116 comma   15 CdS in caso di circolazione dopo la notifica del provvedimento.

Art. 167 – Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

Cambiano le tolleranze per il sovraccarico: la   tolleranza è sempre del 5 % se il peso è verificato su di una bilancia “di   tipo statico”, mentre è del 10 % se si usano strumenti di pesa di tipo   dinamico, in dotazione esclusiva agli organi di Polizia (utilizzabili anche in controllo remoto su alcuni tratti   autostradali). Cambia il calcolo, ma non la sostanza (si parla di tolleranza   nella misurazione e non più di franchigia).

Le   pese dinamiche devono ottenere una doppia omologazione MISE (Ministero dello Sviluppo   Economico) + MIMS. Per i veicoli con alimentazione esclusiva o   doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della   stabilità, c’è una tolleranza generale di 1 tonnellata in più.

Art. 190 comma 7 – Comportamento dei pedoni

Le   macchine per uso invalidi già potevano circolare   negli spazi riservati ai pedoni, ma il MIMS ha ritenuto utile anche   specificare che le stesse possono circolare anche sui   percorsi ciclabili, sugli itinerari ciclopedonali nonchè, se asservite da   motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili   per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili. Certamente, scritte così le regole, non ci sono dubbi sul fatto   che le persone con disabilità sono maggiormente favorite nei loro spostamenti   e autorizzate a circolare anche su questo tipo di percorsi.

Art. 198 bis – Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative   sanzioni

Questo articolo introduce un principio nuovo che permette   al conducente, multato più volte per lo stesso illecito amministrativo, di “assorbire”   in un unico illecito tutte le violazioni riconducibili allo stesso articolo e   comma, rilevate ma non ancora contestate.

Le violazioni devono riguardare solo i requisiti tecnici e   amministrativi riferiti al mezzo. Restano escluse le violazioni di norme di   comportamento. Pensiamo, ad esempio, al caso di un veicolo che continua a   circolare senza effettuare la revisione nei tempi prescritti, o senza   copertura assicurativa.

Queste infrazioni verranno con tutta probabilità rilevate da decine   di telecamere, anche in tempi diversi, con il rischio per l’interessato di   dover pagare decine di sanzioni per una stessa violazione amministrativa. Il   responsabile che si avvale di questo articolo paga “solo” il triplo del   minimo previsto per poter assorbire tutti gli altri illeciti simili, commessi   entro i 90 giorni precedenti la disposizione contestata. Il primo illecito che viene notificato (con notificazione   immediata o con controllo remoto) diventa l’illecito principale che assorbe   in sè tutti gli altri (della stessa identica tipologia) commessi fino ad un   massimo di 90 giorni prima.

E’ bene considerare che l’illecito principale non estingue in modo   automatico tutti gli altri, ma è l’utente che dovrà chiedere (a ogni ufficio   che ha accertato la violazione) l’archiviazione degli altri verbali,   sostenendo per ciascuno le spese di accertamento e notifica.



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