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Pubblicato il : 05/08/2022
Tags: Attualità 

Verso il nuovo, delegando e semplificando

Agosto

Questa legislatura ormai al termine ci saluta con la conversione in legge del Decreto Legge n. 68 del 16/6/22, di cui attendiamo la pubblicazione in Gazzetta, ma sulla quale abbiamo già tutti gli elementi utili per scrivere questo articolo, l'ultimo prima di andare in vacanza (gli uffici di SIDA Autosoft Multimedia riapriranno lunedì 22 agosto 2022).

Il processo di conversione ha portato non solo a confermare le modifiche del codice della strada segnalate in questo precedente articolo, ma anche a introdurre altre e significative novità.

Vedremo insieme quelle che interessano da vicino il nostro settore, ma prima lasciateci fare alcune considerazioni.

Siamo al tramonto della XVIII legislatura, che si concluderà a settembre con le elezioni anticipate e l'inizio di una nuova fase della storia della Repubblica italiana.

Cosa hanno fatto i parlamentari nel corso di questi anni, da marzo 2018 a oggi?

Nel settore autoscuole, così come in altri settori, la pandemia da Covid-19 ha compromesso fortemente lo sviluppo di progetti già in essere, e soprattutto ha portato alla luce dei problemi già percepibili in passato: la carenza di esaminatori nelle motorizzazioni, il ritardo delle pratiche, la difficoltà della pubblica amministrazione a fare fronte alle richieste dei cittadini.

Tutto questo ha portato da una parte ad accelerare il processo di digitalizzazione, con l'obbligo di procedure, controlli e pagamenti elettronici a tutti i livelli e per tutti i tipi di operazioni, e dall'altra a delegare molto del lavoro "pubblico" agli enti privati.

Uffici pratiche auto e autoscuole hanno un ruolo sempre più centrale, si veda come esempio la facoltà di emettere il permesso di guida provvisorio della Carta di qualificazione del conducente (CQC) che ha valore legale e può essere correttamente esibito alle forze dell'ordine in luogo della patente CQC.

Nel corso degli ultimi due anni, gli insegnanti di scuola guida hanno potuto svolgere le lezioni che di norma sono di competenza dei medici, hanno avuto il permesso di fare corsi a distanza anche per il trasporto di merci pericolose, e di recente hanno avuto l'autorizzazione a organizzare corsi di primo soccorso, per gli aspiranti tassisti.

Con questa ultima legge di conversione, si utilizzano gli uffici di consulenza automobilistica a fare immatricolazioni e targhe per macchine agricole e operatrici, e le autoscuole vengono incaricate di fare un semplice corso ai titolari di patente A1 e A2 che vogliano prendere la patente A, senza più l'obbligo dell'esame finale.

Dunque, c'è sicuramente l'intenzione di “smaltire” gli adempimenti obbligatori appoggiandosi alle autoscuole e agli uffici di pratiche auto, senza mettere in difficoltà i privati cittadini, ma emerge anche la necessità di trasferire il lavoro su altre basi, ad esempio sfruttando le nuove tecnologie per effettuare i controlli, utilizzando l'aerodinamica per costruire veicoli più efficienti, avvalendosi della micromobilità elettrica per alleggerire il traffico e diminuire l'inquinamento acustico e atmosferico, qualificando e responsabilizzando maggiormente  gli addetti al trasporto stradale.

Il cambiamento avanza inesorabile e prende forma anche attraverso questi passi, piccoli ma improrogabili, verso una nuova mobilità, programmaticamente definita “sostenibile” da questo Governo. E speriamo tutti che diventi davvero tale, il prima possibile, sempre nel rispetto dei valori della democrazia, della libertà e della salvaguardia dell'ambiente.

 

Legge di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 68 del 16/06/2022: Altre modifiche al Codice della Strada

– le altre sono visibili in questo articolo

IL CODICE DELLA STRADA PRESENTE SU QUESTO SITO È GIA' STATO AGGIORNATO CON TUTTE LE NUOVE MODIFICHE 

 

Art. 7 - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

Viene stabilito che deve essere il MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibie), con un apposito decreto, a individuare le categorie di Comuni che possono delimitare le ZTL e imporre gli ingressi a pagamento per determinate tipologie di veicoli.

 

Art. 61 – Sagoma limite

I veicoli o complessi di veicoli che sono equipaggiati con cabine allungate o con dispositivi aerodinamici rispondenti ai requisiti di omologazione previsti dalla normativa europea possono superare le lunghezze totali massime standard. Tali dispositivi devono essere piegati, ritratti o rimossi, a cura del conducente, ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente o, su strade urbane ed extraurbane con limite di velocità inferiore o uguale a 50 km/h, in presenza di altri utenti della strada vulnerabili. L’uso dei dispositivi aerodinamici deve essere comunque compatibile con le operazioni di trasporto intermodali e, in ogni caso, allorché ritratti o piegati, i dispositivi non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza totale del veicolo o del complesso di veicoli privo di tali dispositivi

 

Art. 110 - Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole e art. 114 - Circolazione su strada delle macchine operatrici

Le operazioni di immatricolazione, emissione carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica, targatura delle macchine agricole e macchine operatrici sono svolte dagli Uffici Motorizzazione Civile anche per il tramite degli enti di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, attraverso il collegamento telematico con il CED (Centro Elaborazione Dati).

 

Art. 123 – Autoscuole

La patente A2 e la patente A, che consentono rispettivamente la guida di motocicli di cilindrata inferiore ai 35 kw e con rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kw/kg, e la guida di tutti i tipi di motocicli e tricicli superiori a 15 kw, si conseguono attraverso la frequenza di un corso presso le autoscuole, senza esame finale, da parte dei titolari di patente A1 o A2. In pratica, sparisce l'esame pratico per la patente A, da parte di chi sa già guidare una moto e ha già una patente A1 o A2.

 

Art. 126 - Durata e conferma della validità della patente di guida

A chi abbia la patente scaduta da più di 5 anni, è fatto obbligo di un esame di guida pratico, chiamato “esperimento di guida”, finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida. In caso di esito negativo, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all’esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall’interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova, senza necessità di altri provvedimenti da parte degli UMC.

Per esercitarsi, come “foglio rosa” vale la ricevuta di prenotazione dell'esame.

 

Art. 167 - Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

Cambiano le tolleranze per il sovraccarico: è sempre del 5 % se il peso è verificato su di una bilancia “di tipo statico”, mentre è del 10 % se si usano strumenti di pesa di tipo dinamico, in dotazione agli organi di Polizia. Per i veicoli con alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, c'è una tolleranza generale di 1 tonnellata in più.

 

Art. 203 – Ricorso al prefetto

Chi commette un'infrazione a bordo di veicoli immatricolati all'estero, ragione per cui è impossibile individuare il proprietario o altri soggetti obbligati in solito, è possibile la riscossione coattiva direttamente nei confronti di chi viene trovato alla guida.

 

Nuovo art. 198 bis - Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni

Si tratta di un articolo interamente nuovo che introduce l'”assorbimento” delle violazioni in caso di più violazioni senza contestazione immediata.

Si può fare come esempio il caso di un veicolo che non ha effettuato la revisione. Ci sono state decine di telecamere che hanno rilevato questa infrazione in tempi diversi, senza che il diretto interessato lo sapesse subito: in tal caso, l'illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate non ancora notificate, e come conseguenza il responsabile paga “solo” il triplo del minimo previsto per la disposizione violata.

L'istanza di un illecito reiterato deve essere presentata dallo stesso responsabile, direttamente a ogni ufficio che ha accertato la violazione.



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Andrea
Mi sono appena iscritto in autoscuola per fare l’esame per passare da A1 ad A3 (avendo anche la B da 15 anni). Ho pagato i bollettini. Posso ora richiedere di passare da A1 ad A3 con questa nuova modalità anziché fare l’esame? Grazie
Autoscuola
"I titolari di patente B possono guidare anche i veicoli della categoria A1, dunque in teoria adesso, con un semplice corso e senza esame, è possibile conseguire anche la patente A2. Aspettiamo però una circolare che chiarisca più nello specifico come organizzare i corsi in autoscuola, visto che è stato modificato solo l'art. 123 ma mancano tutti gli strumenti operativi per dare seguito alla legge." Ma come si fa a scrivere una cosa del genere...
La Redazione
@alessandro I titolari di patente B possono guidare anche i veicoli della categoria A1, dunque in teoria adesso, con un semplice corso e senza esame, è possibile conseguire anche la patente A2. Aspettiamo però una circolare che chiarisca più nello specifico come organizzare i corsi in autoscuola, visto che è stato modificato solo l'art. 123 ma mancano tutti gli strumenti operativi per dare seguito alla legge.
La Redazione
@Rosario: si tratta di questioni molto particolari, in genere molto adattate al singolo caso, ragione per cui noi non possiamo pronunciarci, deve aspettare la sentenza del giudice e poi valutare magari con l'assistenza di una scuola guida di sua fiducia. Cordiali saluti
La Redazione
@Christian con queste nuove disposizioni, lei può conseguire la A2 semplicemente frequentando il corso, ma con le stesse limitazioni sul cambio automatico
Christian
Buongiorno, per chi come me ha una patente a1 cambio automatico può ricevere la patente a2 senza cambio automatico solo con il corso in autoscuola??
Rosario Sortino
io sono stato titolare di patente A1, e patente B, sospesa, dal 2014. ,, adesso da poco la corte di Appello di Catania,,a prosciolto la sentenza d'appello in prescrizione, che indica il dissequestro del mezzo , e la riammissione per avere la patente,, patente convalidata per 10anni.. come mi devo comportare adesso,,, vorrei solo nel caso la patente AM .







alessandro
Buongiorno più che un commento è una domanda
chi ha preso la patente b nel 1990 ad oggi può portare solo motocicli 125 cc è cambiato qualcosa con i nuovi decreti
cioè deve fare corso o sostenere esame per patente a2?

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