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Pubblicato il : 07/02/2017
Tags: Attualità Sicurezza stradale 

Legge sull'omicidio stradale, il primo bilancio è deludente


Non è con una legge repressiva, sproporzionata ed incoerente che si tutelano le vittime della strada” - con queste parole si esprimeva l'Unione delle Camere Penali il 4 marzo del 2016 (trovi qui l'intero comunicato stampa) in merito alla legge 41/2016, la legge sull'omicidio stradale voluta a tutti i costi dal Governo Renzi, entrata in vigore quello stesso mese (è stata pubblicata sul n° 70 della GU il 24 marzo 2016).

I penalisti, che con le leggi ci lavorano tutti i giorni, avevano avvisato che si stava per prendere un abbaglio. Le loro parole erano schiette e inequivocabili: “Si tratta di una vera e propria mistificazione, di un arretramento verso forme di imbarbarimento del diritto penale, frutto di cecità politico-criminale e di un assoluto disprezzo per i canoni più elementari della “grammatica” del diritto penale”.

A distanza di un anno, le prime statistiche ci dicono che le vittime di incidenti stradali sono diminuite solo del 4,8% (fonte: Repubblica), in compenso molti contraccolpi negativi già si sono fatti sentire.
Sono in tanti, soprattutto nel settore autotrasporto, a segnalare ingiustizie e pene eccessive.

Perché, è bene ricordarlo, il provvedimento ha avuto il lodevole merito di introdurre lo specifico reato di omicidio stradale (il  principio di base era quello di consolidare il concetto: chi guida e provoca la morte di una persona sotto l'effetto di alcol e droga, compie un omicidio stradale e va in carcere), ma ha anche avuto la spiacevole “sorpresa” di imporre misure molto gravi – come la revoca della patente o la sospensione – in altri casi in cui si rileva che il conducente responsabile (suo malgrado, non con dolo, anche di una lesione considerata “grave” perché corredata di prognosi superiore ai 40 giorni) pur non bevendo o drogandosi, compia una qualsiasi infrazione al codice stradale.

Il reato "parallelo" a quello dell'omicidio stradale, introdotto con  la medesima legge,  é il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissima, dove per lesione personale stradale grave si intende qualsiasi tipo di lesione che abbia  una prognosi superiore ai 40 giorni (art. 590 bis del codice penale).

Avete capito bene: basta una qualsiasi infrazione al codice stradale (ad es. il mancato rispetto di un tempo di riposo per chi guida con l'obbligo di tachigrafo) per rischiare di non poter guidare per 5 anni.

Dunque, è sufficiente una banale disattenzione che provoca un danno fisico ad un terzo (non per forza la morte), per trasformare un incidente in un incubo che potrà perseguitare il malcapitato conducente per anni e anni.

Su questa e altre contraddizioni si esprime anche Biserni, presidente dell'Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale ASAPS, sostenendo a grande voce che, sì, lui aveva sostenuto una legge del genere, ma in fase di approvazione la stessa legge era stata stravolta e non rispettava più i principi iniziali che lo vedevano promotore in prima persona (si veda l'articolo scritto sul nostro trimestrale n. 2/2016).

In attesa che si ponga rimedio a queste ed altre vistose contraddizioni, facciamo il punto sui contenuti della legge riproponendo una tabella che avevamo già pubblicato sul nostro trimestrale www.patente.it l'anno scorso, in cui si evidenzia bene la differenza tra il “prima” e il “dopo”; la tabella fa luce sul fatto che, anche prima della legge, il responsabile non rimanesse di certo impunito come è stato spesso divulgato dai media.
Il problema vero è che i tempi della giustizia in Italia sono molto lunghi e per questo motivo è diffusa la percezione che la legge non venga quasi mai applicata e che manchino misure “forti”. Niente di più sbagliato: i provvedimenti (anche severi) ci sono, bisogna però che qualcuno li faccia rispettare in tempi ragionevoli.

 

Delitto omicidio colposo

Prima

Con la Legge 41/2016 in vigore dal 25 marzo 2016

Violazione generica delle norme del Codice della Strada

    

Reclusione: da 2 a 7 anni

Reclusione: da 2 a 7 anni

Arresto in flagranza: NO, salvo il caso di fuga e omissione di soccorso

Arresto in flagranza:
SI, facoltativo

Sospensione cautelare della patente da parte del prefetto: SI

Sospensione cautelare della patente da parte del prefetto: SI

Sanzioni accessorie sulla patente:
• sospensione fino a 4 anni (riducibile tramite patteggiamento)
• eventuale revoca ma solo in caso di recidiva

Sanzioni accessorie sulla patente: REVOCA

Tempo minimo per conseguire patente dopo revoca: 2 anni

Tempo minimo per conseguire patente dopo revoca: 5 anni(ma possono arrivare a 12 in caso di fuga)

Da parte di conducenti con tasso alcolico oltre 0,8 ma non oltre 1,5 g/l     Reclusione: da 2 a 7 anni Reclusione: da 5 a 10 anni
Arresto in flagranza: NO, salvo il caso di fuga e omissione di soccorso Arresto in flagranza: SI, facoltativo
Sospensione cautelare della patente da parte del prefetto: SI fino a 3 anni Sospensione cautelare della patente da parte del prefetto: SI fino a 10 anni in caso di condanna non definitiva
Sanzioni accessorie sulla patente:
• sospensione fino a 4 anni (riducibile tramite patteggiamento)
• eventuale revoca ma solo in caso di recidiva
Sanzioni accessorie sulla patente:
REVOCA
Tempo minimo per conseguire patente dopo revoca: 3 anni Tempo minimo per conseguire patente dopo revoca: 15 anni (ma possono arrivare a 30 in caso di fuga)
Da parte di conducenti professionali (art. 186 CDS c.1 lett. b, c e d) con tasso alcolico oltre 0,8 ma non oltre 1,5 g/l

Il reato è assimilato a quello compiuto da conducenti con tasso alcolico oltre 1,5 g/l o sotto effetto di stupefacenti

Da parte di conducenti con tasso alcolico oltre 1,5 g/l o sotto effetto di stupefacenti     Reclusione: da 3 a 10 anni Reclusione: da 8 a 12 anni
Arresto in flagranza: NO, salvo il caso di fuga e omissione di soccorso Arresto in flagranza: SI,obbligatorio
Sospensione cautelare della patente da parte del prefetto: SI fino a 3 anni Sospensione cautelare della patente da parte del prefetto: SI fino a 10 anni in caso di condanna non definitiva
Sanzioni accessorie sulla patente: REVOCA  Sanzioni accessorie sulla patente: REVOCA
Tempo minimo per conseguire patente dopo revoca: 3 anni Tempo minimo per conseguire patente dopo revoca: 15 anni(ma possono arrivare a 30 in caso di fuga)

Quando il conducente commette una delle seguenti violazioni:

  • velocità oltre il doppio di quella consentita (e comunque superiore a 70 km/h) su strade urbane
  • velocità di almeno 50 km/h oltre quella consentita su strade extraurbane
  • attraversamento con semaforo rosso
  • circolazione contromano
  • inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi
  • sorpasso in corrispondenza di attraversamenti pedonali
  • sorpasso in presenza di linea continua
    
Reclusione: da 2 a 7 anni  Reclusione: da 5 a 10 anni
Arresto in flagranza: NO, salvo il caso di fuga e omissione di soccorso Arresto in flagranza: SI,facoltativo

Sospensione cautelare della patente da parte del prefetto: SI fino a 3 anni

Sospensione cautelare della patente da parte del prefetto: SI fino a 5 anni (fino a 10 anni in caso di condanna non definitiva)

Sanzioni accessorie sulla patente:

  • sospensione fino a 4 anni (riducibile tramite patteggiamento)
  • eventuale revoca ma solo in caso di recidiva
Sanzioni accessorie sulla patente: REVOCA
Tempo minimo per conseguire patente dopo revoca: 2 anni Tempo minimo per conseguire patente dopo revoca: 10 anni ma possono arrivare a 30 in caso di fuga)

 AGGRAVANTI SPECIFICHE

AGGRAVANTI SPECIFICHE

Prima

Con la Legge 41/2016 in vigore dal 25 marzo 2016

Conducente non munito di patente o con patente sospesa o revocata

Non previste

Aumento pena di 1/3

Conducente proprietario di veicolo non assicurato

Non previste

Aumento pena di 1/3

Conducente che si dà alla fuga

Non previste

Aumento pena da 1/3 a 2/3 con minimo 5 anni



Vedi anche:
24/02/2017
 Sicurezza stradale
Specchietto su omicidio stradale e lesioni personali
Sanzioni per omidicio stradale prima e dopo il 25/03/2016
leggi tutto...

23/03/2016
 Leggi Sicurezza stradale
Legge - 23/03/2016 - n. 41 - Reato di omicidio stradale
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonchè disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
leggi tutto...

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Paolo
...e fu così, che per aver pestato un piede DA SOBRIO ma in prossimità di strisce pedonali nel 2016, ora mi ritrovi a rischiare seriamente di perdere la patente per 5 anni. Lo Stato mi sta per uccidere.
Paolo
Da quello che mi hanno detto i vigili, per un caso concreto, 40 giorni devono essere di ospedale. Quindi nessun colpo di frusta...ma danni gravissimi.
Riccardo FTRA
Per chi (come me) la patente di guida è fonte di sostentamento è estremamente necessario mantenere un atteggiamento prudente in modo da non incorrere (anche in caso di fatalità) nel reato, d'altronde l'origine del reato è comunque una infrazione.

L'adeguata e preventiva informazione viene fatta ma dipende se chi deve ascoltare ha la voglia di ascoltare. Durante le mie lezioni, anche se non è programma di esame, spiego con calma il reato e come ci si incorre con la preghiera di spiegarlo a genitori ed amici.
carlo
La patente per alcuni è fonte di sostenimento (conducenti di taxi, autobus, autocarri pesanti, corrieri, postini ecc ecc) poichè serve a portare a casa uno stipendio, con cui molte famiglie vivono, renderla cosi facilmente revocabile è una punizione che non ha lo stesso peso per tutti, quindi ingiusta.
Per la Redazione
I problemi principali sono due:

- non viene fatta adeguata preventiva informazione ai conducenti (scoprono quanto previsto dalla normativa DOPO che hanno commesso il danno)
- le norme sono troppo articolate

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