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Pubblicato il : 18/04/2014
Tags: Attualità 

I conducenti professionali extracomunitari sono obbligati ad avere la CQC italiana

La circolare 7787 del 3 aprile 2014, oltre che a riordinare e ristrutturare i corsi di formazione iniziale e periodica della CQC, fa luce sulla questione se tutti i conducenti professionali extracomunitari che lavorano per imprese italiane debbano conseguire la CQC italiana o possano esibire documenti analoghi ad essa.

La domanda è di quelle spinose perchè ne presuppone un'altra: la patente italiana è obbligatoria per tutti i conducenti stranieri?
DIPENDE: tutti i conducenti extracomunitari, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, devono convertire la loro patente; anche i cittadini dell'UE e del SEE dopo due anni di residenza sono soggetti allo stesso obbligo se la loro patente non ha limiti di validità amministrativa (circ. Ministero Interno del 3/3/2014 e art. 136 bis del codice della strada)

Va da sè che nel momento della conversione è opportuno fare le pratiche per convertire anche l'eventuale CQC posseduta, in modo tale da avere una sola patente, chiamata appunto PatenteCQC, che riporta il codice 95 che attesta la formazione professionale dell'autista.
Ma come si fa a capire se la propria patente o CQC straniera hanno caratteristiche analoghe a quelle italiane?
Purtoppo le tabelle di equipollenza, che di solito si usano per stabilire analogie e differenze tra le patenti, sono in corso di aggiornamento e dunque non possono essere utilizzate allo scopo. L'unico modo per venirne a capo è attraverso un'attestazione integrativa rilasciata dalla rappresentanza diplomatica, legalizzata e completa di una traduzione ufficiale del documento. Sarà dunque questo il documento richiesto dalle Motorizzazioni ogni volta che sorgeranno casi di incomprensione sulle patenti.

E se la patente del Paese di origine è scaduta oppure non ci sono accordi di reciproca conversione con l'Italia, cosa si fa? non ci sono alternative, l'unica soluzione è rifare gli esami.

Si riportano dalla circolare suddetta i seguenti passaggi significativi sull'argomento:

3.1 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELL'EQUIPOLLENZA DELLE PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI EXTRA UE O EXTRA SEE
Gli UMC che ricevono, da parte del titolare di una patente non unionale, la richiesta di rilascio di una CQC formato card per il trasporto di cose e di persone effettuano direttamente la valutazione dell'equipollenza. A tal fine, la normale documentazione necessaria per dare definizione alla predetta richiesta, dovrà essere integrata, se del caso, da un'attestazione che consenta la verifica di detta equipollenza, redatta secondo le modalità di seguito indicate, per singole fattispecie.
Si individuano quattro casistiche principali. Equipollenza:
1. alle patenti di categoria C1, C1E, C o CE delle patenti rilasciate da Stati extra UE o extra SEE, con i quali non sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta di documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose.
In tal caso, l'attestazione integrativa dovrà indicare i tipi di veicoli che il richiedente è abilitato a condurre con la patente di guida posseduta ed esibita per il rilascio della CQC formato card per trasporto di cose. L'UMC dovrà accertare l'equipollenza con la categoria C1, C1E, C o CE italiana e quindi unionale.
2. alle patenti di categoria D1, D1E, D o DE delle patenti rilasciate da Stati extra UE o extra SEE, con i quali non sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta di documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone.
In tal caso, l'attestazione integrativa dovrà indicare i tipi di veicoli che il richiedente è abilitato a condurre con la patente di guida posseduta ed esibita per il rilascio della CQC formato card per il trasporto di persone. L'UMC dovrà accertare l'equipollenza con la categoria D1, D1E, D o DE italiana e quindi unionale.
3. alle patenti di categoria C1, C1E, C o CE delle patenti rilasciate da Stati extra UE o extra SEE, con i quali sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta di documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose.
In tale ipotesi, dovranno essere prese a riferimento le «tabelle di equipollenza» in genere allegate all'accordo vigente. Qualora l'equipollenza alle categorie C1, C1E, C o CE non sia rilevabile dalle suddette tabelle, l'ufficio procederà come al precedente punto 1. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'accordo di reciprocità preveda la reciproca conversione solo per le categorie A e B e non per quelle superiori, ovvero nel caso in cui le tabelle di equipollenza allegate all'accordo non siano state ancora aggiornate secondo le norme entrate in vigore il 19 gennaio 2013 in attuazione della direttiva 2006/126/CE e succ. mod. Sul punto si rinvia a quanto sub par. 3.5.
4. alle patenti di categoria D1, D1E, D o DE delle patenti rilasciate da Stati extra UE o extra SEE, con i quali sono vigenti accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida, nel caso di richiesta di documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone.
In tale ipotesi, dovranno essere prese a riferimento le «tabelle di equipollenza» in genere allegate all'accordo vigente. Qualora l'equipollenza alle categorie D1, D1E, D o DE non sia rilevabile dalle suddette tabelle, l'ufficio procederà come al precedente punto 2. Ciò può avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'accordo di reciprocità preveda la reciproca conversione solo per le categorie A e B e non per quelle superiori, ovvero nel caso in cui le tabelle di equipollenza allegate all'accordo non siano state ancora aggiornate secondo le norme entrate in vigore il 19 gennaio 2013 in attuazione della direttiva 2006/126/CE e succ. mod. Sul punto si rinvia a quanto sub par. 3.5.
Nei primi due casi sopra citati e, dove ne occorra l'esibizione, anche nel terzo e quarto caso, l'attestazione integrativa relativa alla patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE dovrà essere prodotta dall'interessato e può essere rilasciata:
• dalla Rappresentanza diplomatica in Italia dello Stato che ha emesso il documento (o i documenti) di guida esteri presentati al fine del rilascio della CQC: in tal caso si ricorda che, ai sensi dell'art. 33 - comma 4 - del DPR n. 445 del 2000, le firme apposte dai funzionari delle Rappresentanze Diplomatiche o consolari degli Stati esteri in Italia sugli atti presentati dagli utenti devono essere legalizzate a cura della Prefettura secondo le procedure normalmente in uso, salvo nei casi di esenzione previsti in Convenzioni internazionali (ad esempio Convenzione di Londra del 7 giugno 1968);
• dalla Rappresentanza diplomatica italiana presente sul territorio dello Stato estero che ha emesso il documento (o i documenti) di guida, presentati al fine del rilascio della CQC;
• direttamente dall'autorità estera competente al rilascio del documento (o i documenti) di guida presentati al fine del rilascio della CQC: in quest'ultimo caso, però, essendo in presenza di un atto formato all'estero da autorità estera e da far valere in Italia, ai sensi dell'art. 33 - comma 2 - del DPR n. 445 del 2000, la firma apposta su detta certificazione deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane presenti sul territorio dello Stato estero che ha emesso il documento (o i documenti) di guida presentati al fine del rilascio della CQC, ciò a cura dell'utente.
Inoltre, trovandosi normalmente in presenza di un atto non redatto in italiano sarà necessaria una traduzione ufficiale dello stesso.

3.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PRIMO RILASCIO DELLA CQC FORMATO CARD PER DOCUMENTAZIONE A SOGGETTI TITOLARI DI PATENTE RILASCIATA DA STATO EXTRA UE O EXTRA SEE
Il titolare di patente rilasciata da uno Stato extraUE o extraSEE, qualora abbia tempestivamente conseguito la CQC formato card per documentazione, trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, non può più esercitare attività di autotrasporto professionale in quanto la patente posseduta, ai sensi dell'art. 135, co. 1, CDS, non è più idonea ad abilitarlo alla guida su territorio italiano.
In tal caso si procede come segue:
a) qualora la patente sia stata rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono rapporti di reciproca conversione delle patenti di guida - al titolare della patente è consentito conseguire per esame una nuova patente di categoria equivalente a quella extracomunitaria in precedenza posseduta, in deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'art. 125, co. 1, CDS. A tal fine si tiene conto del giudizio di equipollenza già effettuato in sede di rilascio della CQC formato card secondo i criteri indicati sub paragrafo 3.1. All'atto del rilascio, la nuova patente reca il codice UE 95 in corrispondenza della categoria conseguita, seguito dalla data di scadenza della validità della qualificazione professionale di tipo CQC corrispondente a quella della qualificazione precedentemente posseduta;
b) patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida: al titolare della patente è consentito convertire la patente estera posseduta e in corso di validità nella equipollente patente italiana All'atto del rilascio, la nuova patente reca il codice UE 95 in corrispondenza della categoria di patente conseguita, seguito dalla data di scadenza corrispondente a quella della CQC precedentemente posseduta. Tale procedimento è possibile anche qualora sulla patente italiana ottenuta per conversione debba essere disposto il provvedimento di revisione;
c) patente scaduta di validità, rilasciata da uno Stato con il quale sussiste un rapporto di reciproca conversione delle patenti di guida: al titolare della patente è consentito conseguire per esame una nuova patente di categoria equivalente a quella extracomunitaria in precedenza posseduta, in deroga ai criteri di propedeuticità di cui all'art. 125, co. 1, CDS. All'atto del rilascio, la nuova patente reca il codice UE 95 in corrispondenza della categoria conseguita, seguito dalla data di scadenza della validità della qualificazione professionale di tipo CQC corrispondente a quella della qualificazione precedentemente posseduta.
In tutti e tre i precedenti casi, qualora la validità della qualificazione CQC precedentemente posseduta sia scaduta, la patenteCQC, recante il codice UE 95, non può essere rilasciato prima che sia stato frequentato un corso di formazione periodica ed eventualmente sostenuto l'esame. (cfr. paragrafo 7.1).



Vedi anche:
03/04/2014
 Circolari Ministeriali
Circolare - 03/04/2014 - Prot. n. 7787 - CQC formazione iniziale e periodica
Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 20 settembre 2013 - istruzioni operative.
leggi tutto...

03/03/2014
 Circolari Ministeriali
Circolare - 03/03/2014 - Prot. n. 1577 - Patenti comunitarie ritirate
Patenti di guida comunitarie ritirate ai sensi dell'articolo 136 bis del Codice della Strada.
leggi tutto...

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Fahmi
Ho la patente italiana e cqc fatto in Francia scada fra qualche mese posso rinnovare in Italia oppure devo tornare in Francia
Marian
Volevo sapere se il patentino ADR moldavo ?i puo circulare în Italia ??
Gheorghe
Sono Moldavo vivo in Italia ho la patente italiana si PUÒ convertire il cqc preso all' estero?
Ion
Cqc lituano pot converti in Italia?
Radia
Vorrei sapere se un extracomunitario arrivato in Italia con patente e cqc estera ma per questioni burocratiche e stata convertita solo la patente con tutte le categorie e non la cqc...siccome la persona non sa parlare bene italiano e leggere.. ma in Italia la cqc si fa solo in lingua italiana può conseguire la cqc in Francia visto che parla francese perché studiata nel proprio paese di origine? Grazie mille
Risi
Salve. Ho inviato la domanda di conversione di patente albanese CE visto che faccio un anno residente in italia. Vorrei convertire anche cqc albanese. Vorrei sapere che si puo convertire anche cqc albanese. Grazie
Risi
Salve. Ho fatto la domanda per la conversione della patente albanese ce visto che sto facendo un anno residenza in Italia. Posso fare dopo anche conversione di cqc albanese che è valida fino al 2028? Grazie
e
e
Ciao
Si può convertire la patente cqc albanese in italiano? Grazie
Mohamed
Mio fratello ha patente ce e appena arrivato in Italia dalla Tunisia.. può convertirla e avere la cqc!!!
Fahmi
Ho la patente CE presa in Italia posso conseguire la CQC in Francia
Pablo
Ho la patente ce cqc argentina. Posso fare la converzione della patente italiana. E la cqc si puo pure? O debo fare il corso cqc italiano?
Marco
Ho patente cqc albanese presa dopo la residenza in italia
Si può convertire
Vitalie
Buongiorno vorrei sapere se patente cqc moldavo si può convertire?grazie
???????
Ho la patente italiana C da 10 anni. ho fato la CQC un mese fa in Moldova posso inserire CQC Moldavo nella patente Italiana.?
?????
Se tra i stati ci sono accordi reciproci di riconoscere i patenti ..... Domanda PECHE CONVERTIRLI. Il stato li riconosci valide PERCHE CONVERTIRE UNA COSA VALIDA.
domanda semplice.
leonardo
Salve sono une cittadino Albanese ho convertito la patente ma la cqc no !!
Vuolevo sapere se la cqc albanese e convertibile??
La Redazione
@Mohammed La CQC è un documento europeo, non deve essere convertita. La patente di conseguenza dovrebbe anch'essa essere europea dunque non ha bisogno di essere convertita. Se invece provieni da un paese extraeuropeo, bisogna vedere se tra il tuo Paese e l'Italia ci sono accordi per la conversione della patente, se non ci sono devi rifare tutto.
Mohamed
Ho la patente C e anche il CQC voglio cambiarli in italiano e possibile
Miran
Sono albanese vivo in Italia ho la patente italiana si PUÒ convertire il cqc preso all' estero?
Bagio
Io fato patente c e in italia posso fare cqc al marocco
dite solo cazzate...nessuna lege
QUESTA E SOLO UN METODO PER PRENDERE ALTRI SOLDI AI STRANIERI COMUNITARI , MA NON SEI OBBLIGATO VISTO CHE NESSUNA LEGE TI OBBLIGA...SE QUALCUNO DICE IL CONTRARIO SI PUO INFORMARE ALLA PROPRIA AMBASCIADA DOVE CI SONO GLI AVOCATI GRATUITI CHE LI POSSONO ASSISTERE IN UNA EVENTUALE CAUSA PER RASISMO / DISCRIMINATIONE / CALPESTAZIONE DEI DIRITTI etcc
Le normative Europee sono uguali sia in Italia che in Romania , Bulgaria e altri paesi UE ...
Bunescu
NON e giusto!!!! Sì o già fatto la cqc en un paese de la U.E., perché devo rifarlo e pagarlo ancora??? Ho fatto la cqc en Espana e non poso convertirla en Italia. :(
Hicham
Ho convertito la mia patente marocchina e voglio sapere si posso convertire anche il cqc fatto al marocco, aspetto la resposta, grazie.
Jovan
Ho sentito le voci per l'acquisizione della cqc all'estero e sarei interessato se qualcuno sa qualcosa che ci aggiorni così possiamo fare in minor tempo possibile!!
nuara
Perdonatemi, sono novello e sto facendo la pat. D. Mi è stato già detto che poi ci sarà da fare la cqc con costi esorbitanti, mentro ho letto che farla all'estero ( la cqc ) costerebbe meno oltre ad essere...più facile.
Mi potreste confermare quanto affermato?
grazie
CAMIONISTA
VORREI SAPERE SE DEVO RINNOVARE LA C.Q.C MERCI ENTRO IL 09/09/2014, OPPURE POSSO CONTINUARE A GUIDARE FINO AL 09/09/2016..........ANCHE SE UN' AUTOSCUOLA DICE DI RINNOVARLO SUBITO ENTRO IL 09/09/2014 SE NO DOPO DEVO FARE GLI ESAMI !!!!!!!CONFUSIONE!!!!!!
Riccardo
Occorre inoltre ricordare fino a quando non viene pubblicato il DM di riferimento la circolare non ha validità
La Redazione
Abbiamo verificato ed in effetti l'osservazione del Sig. Gentili è corretta: un anno per gli extracomunitari e due anni per i comunitari con patente senza limiti di validità. Correggiamo subito e ringraziamo per la segnalazione.
Sergio Gentili
Non è corretto affermare che i cittadini di stati UE/SEE trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia DEVONO convertire/riconoscere la propria patente in patente italiana. In realtà l'art. 136-bis del CDS, in riferimento ai cittadini UE/SEE, afferma che il titolare di patente di guida, SENZA VALIDITA' AMMINISTRATIVA, trascorsi DUE anni dall'acquisizione della residenza normale, deve procedere alla conversione della patente posseduta.

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