Patente A più facile? Dal 18 settembre si potrà ottenere senza esame, solo con un corso in autoscuola
Aggiornamento del 22 agosto 2023
Con decreto dirigenziale del 9 agosto 2023, è stata individuata la data di applicabilità del decreto del 9 giugno in materia di disciplina dell'accesso graduale alle patenti A2 e A: sarà il prossimo 18 settembre. Prima di quella data, dovranno dunque uscire le istruzioni operative per consentire di applicare tutte le nuove disposizioni.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio scorso ha visto la luce il decreto ministeriale del 9 giugno 2023: Disciplina dell'accesso graduale, senza esame, alle patenti di categoria A2 ed A, che potete leggere per intero a questo link.
Rircordiamo che per questo decreto e la sua applicabilità si attende ancora la pubblicazione di un ulteriore decreto dirigenziale.
Eravamo già preparati alla notizia da almeno un anno: l'articolo 123 del codice della strada riporta infatti già da tempo (per la precisione grazie al DL del 16 giugno 2022, l'ultimo della vecchia legislatura) la dicitura che presso un'autoscuola si può frequentare il corso di formazione che permette di conseguire la patente A2 o A senza esame. Leggiamo l'ultima parte del comma 7:
"Il corso di formazione, presso un’autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida."
Fermo restando che si attendono chiarimenti, sia per quanto riguarda la data di applicabilità, che per quello che riguarda tutte le informazioni pratiche,
in massima sintesi con queste disposizioni è permesso, da parte di una persona che abbia già esperienza sulla guida in moto da almeno 2 anni, di conseguire una patente A di categoria superiore a quella posseduta, attraverso un corso di formazione della durata di 7 ore.
Le condizioni per frequentare questo corso di formazione, entrando più nel dettaglio, sono le seguenti:
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per ottenere la patente A senza limiti, il frequentante deve avere la patente A2 da almeno 2 anni (dunque l'età minima deve essere di 20 anni)
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per ottenere la patente A2, il frequentante deve avere la patente A1 da almeno 2 anni (dunque l'età minima deve essere di 18 anni, e la patente A1 deve essere stata ottenuta tramite l'esame pratico della moto – non deve essere la patente A1 che in automatico si consegue attraverso la patente B)
Tutto questo è possibile perché è la stessa direttiva europea 2006/126/CE a permetterlo, quando all'art. 7 comma c) prevede, alternativamente, l'esame ovvero (oppure) al completamento di una formazione adeguata.
Questa possibilità c'è sempre stata, fin dal 2006, ma al Ministero si sono decisi a sfruttarla adesso che c'è il grave problema della mancanza di esaminatori in Motorizzazione, che sta allungando i tempi degli esami di tutte le categorie di patenti.
Il corso di formazione dovrà essere strutturato nel seguente modo:
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3 ore di formazione anche collettiva (massimo 5 candidati) – con gli obiettivi e contenuti dell'art. 4 comma 1 lettera a)
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4 ore di formazione individuale – con gli obiettivi e contenuti dell'art. 4 comma 1 lettera b).
Obiettivi e contenuti della formazione collettiva
a) preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale; manovre particolari ai fini della sicurezza stradale (durata tre ore):
1) l'allievo deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo ad indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;
2) l'allievo deve essere in grado di controllare la condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio e dei liquidi in generale, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;
3) l'allievo deve essere in grado di mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo, di parcheggiare il motociclo sul cavalletto e di scendere dallo stesso nel rispetto delle necessarie precauzioni;
4) l'allievo deve essere in grado di effettuare manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonchè la posizione dei piedi sui poggiapiedi. Parte della formazione di cui al presente punto dovrà essere svolta su luoghi idonei ad essere attrezzati con percorsi conformi a quanto previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 e con le modalità ivi previste;
5) l'allievo deve essere in grado di effettuare manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, a una velocità di almeno 30 km/h, e una volta ad evitare un ostacolo a una velocità minima di 50 km/h. L'allievo deve essere altresì in grado di effettuare frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza, a una velocità minima di 50 km/h. Parte della formazione di cui al presente punto dovrà essere svolta su luoghi idonei ad essere attrezzati con percorsi conformi a quanto previsto dall'allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 e con le modalità ivi previste;
Obiettivi e contenuti della formazione individuale
b) guida nel traffico: l'allievo deve essere in grado di eseguire le seguenti operazioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza e adottando le opportune precauzioni (durata quattro ore):
1) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria; guida su strada rettilinea, frequentata da pedoni e transitata da veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato; guida in curva; impegno e superamento di incroci e raccordi; cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia; sorpasso e superamento: sorpasso di altri veicoli, superamento di ostacoli, ivi comprese vetture posteggiate; lasciarsi sorpassare da parte di altri veicoli. Le attività di guida devono impegnare anche elementi e caratteristiche stradali quali rotatorie, passaggi a livello, fermate di autobus o tram, attraversamenti pedonali, guida su lunghe salite e discese, gallerie;
2) ingresso, guida e uscita dall'autostrada o strade extraurbane principali o secondarie: ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione.
Nessun candidato può ricevere formazione per più di 3 ore al giorno, dunque il corso deve avere una durata minima di 3 giorni. Nulla è stabilito in merito alle eventuali assenze, di come devono essere recuperate, e di come gestire le patenti A su moto con cambio automatico.
Per questo motivo, l'Ufficio R&S di SIDA si riserva di fare seguito a questo articolo con altre informazioni di approfondimento, nelle prossime settimane.
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Meglio in autoscuola, almeno sei seguito.
In caso non affermativo, potrei provare a fare l’esame pratico da privatista alla Motorizzazione, oppure sarebbe meglio tramite Autoscuola?
Quindi una patente A cod. 78 deve sostenere l'esame, invece A1 o A2, può fare il corso
Grazie.
Grazie
La spesa è circa il doppio rispetto a fare l'esame pratico classico con cui passeresti direttamente ad A3.
Lo so è vergognoso.
27/9/2023, 11:15:14
L'autoscuola mi ha confermato che per togliere la limitazione 78, bisogna sostenere l'esame di pratica.
Ti hanno detto male, leggi qui sotto.
La patente A2 o A, ottenuta per accesso graduale senza esame, riporterà o meno il codice dell’Unione “78” in ragione del tipo di cambio indicato in sede di richiesta di emissione del foglio rosa e, conseguentemente, delle caratteristiche di trasmissione del motoveicolo utilizzato per la formazione (cfr. par. 1).
Patente già a quella col decretgo
Devo farlo l'esame?
Consegui la A se hai più di 24 anni.
Con il nuovo decreto si risolve la questione o sono costretto a fare l'esame di pratica?
ho 52 anni e la patente b da quando ne avevo 18.
il prossimo 14/09 devo sostenere l'esame pratico per avere la patente a: c'e' modo di non farlo? grazie
ho la patente AM poi B, C, D, e relativo CQC. Pensate che con questo decreto nel mio caso si possa prendere la A2 frequentando il famoso corso ?
A1=>A2=patente
A2=>A3 =patente
A1=>A3 =?
B=>A3 =?
Non penso sia il caso di prendere in considerazione i casi limite. Ci sono per qualsiasi cosa, basta una distrazione o un concatenati di eventi per far sì che ci sia una tragedia anche con persone preparate e esperte in quello che fanno.
Con questo decreto?
Detto questo, sembra che chi ha la limitazione 78 può fare il corso ma resta tale limitazione anche nella patente superiore, per rimuoverla si deve fare l'esame.
È uscito il decreto dirigenziale, applicabilità del tutto dal 18 settembre.
Insisto, mi sembra un paradosso dover passare da A1 ad A2 e poi dopo due anni ad A facendo DUE corsi identici se non per la moto utilizzata per la guida ma tant'è.
Caso limite: 16 enne consegue la A1 e non guida mai più un motorino. A 18 anni, prende la A2 e continua a non guidare, a 20 anni prende la A e, poiché lavora, si mette alla guida di un missile da 299 all'ora. Allora si che la "formazione" ricevuta in aula gli sarà tanto utile...
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