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NAUTICA - Informazioni utili

COSA SERVE ALLE AUTOSCUOLE PER DIVENTARE SCUOLE NAUTICHE

L'art. 23 del Decreto Legislativo 160/2020 che modifica il Decreto Legislativo 171 del 2005 stabilisce che l’attività di scuola nautica può essere svolta nella forma di impresa o di consorzio di imprese.

Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province, delle città metropolitane nelle quali hanno la sede principale o eventuali ulteriori sedi. Province e città metropolitane, almeno ogni tre anni, controllano le attività delle scuole nautiche e la permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività.

Per poter svolgere attività di scuola nautica è necessario presentare la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) attraverso lo sportello unico delle attività produttive della provincia o città metropolitana competente sul territorio in cui ha sede l’attività principale. Per ogni sede ulteriore rispetto alla prima occorre dimostrare di possedere i requisiti prescritti (tranne la capacità finanziaria richiesta per la sola sede principale)

In ogni sede della scuola nautica deve essere presente un responsabile didattico con le seguenti caratteristiche: almeno 21 anni, in possesso di diploma o titolo di studio equipollente; se straniero: livello di conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B2 del quadro europeo di conoscenza delle lingue. Il responsabile didattico non deve aver riportato condanne, non deve essere sottoposto a misure di sicurezza personali o essere dichiarato fallito.

Le scuole nautiche possiedono una adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono di insegnanti e istruttori e hanno la disponibilità giuridica di almeno una unità da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi erogati.

Ogni Provincia o città metropolitana, tramite un apposito regolamento interno, stabilisce quali siano le attrezzature, gli strumenti e il materiale didattico minimo per ottenere l'autorizzazione: non è dunque possibile pubblicare in questa sede un elenco generale che possa rispondere alle esigenze di tutte le autoscuole d'Italia.
Consigliamo dunque alle autoscuole di rivolgersi direttamente alla propria Provincia di appartenenza per sapere con precisione come attrezzarsi e con che cosa. In alternativa, si può provare a cercare su internet se la Provincia ha pubblicato il regolamento sul proprio sito (keywords per la ricerca sui motori: "Provincia XXX Scia apertura nuova scuola nautica").

Le scuole nautiche possono richiedere all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del MIMS, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi.

Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche:

  • soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto,
  • ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni,
  • docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico (con indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi); i docenti che hanno  svolto attività di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non più di cinque anni,
  • coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B.
  • L'attività  di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall'istruttore professionale di vela

Possono svolgere attività di istruzione pratica presso le scuole nautiche:

  • i soggetti che hanno conseguito almeno da 5 anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato vuol conseguire
  • sono in possesso di certificato di idoneità psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate
  • se      straniero: livello di conoscenza della lingua italiana almeno pari al      livello B2 del quadro europeo di conoscenza delle lingue

 

NUOVO LISTATO NAZIONALE 2022 

Per il conseguimento della patente nautica, con Decreto MIMS del 10/08/2021 e poi con successivo Decreto Dirigenziale 24/01/2022, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha stabilito l’entrata in vigore dal 16 Maggio 2022 di nuove modalità d’esame e di un nuovo listato quiz applicabile a livello nazionale che sostituiscono i quiz redatti dalla Capitaneria di Porto di Genova, precedentemente applicati.

I punti importanti:

  • Gli esami scritti per il conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa, effettuato nelle Motorizzazioni civili e quello per il conseguimento della patente nautica senza limiti presso le Capitanerie di Porto e gli Uffici Circondariali Marittimi si basano  sull’elenco unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte.
  • I candidati con DSA, all’atto della presentazione della domanda di ammissione agli esami, possono chiedere l’applicazione di misure compensative che possono essere: 30% di tempo aggiuntivo per sostenere l’esame di teoria oppure svolgimento orale della prova o supporto di assistenti, mediatori o traduttori.

ESAME TEORICO PRESSO LE MOTORIZZAZIONI CIVILI - PATENTE ENTRO 12 MIGLIA PER IMBARCAZIONI A MOTORE

L’esame TEORICO per il conseguimento della patente nautica entro le 12 miglia dalla costa, conseguito presso le Motorizzazioni civili viene svolto su carta (NON INFORMATIZZATO) e si articola in due fasi:

1° FASE: Al candidato è somministrato un esercizio in cui deve dimostrare, in 20 minuti di tempo a disposizione, di saper rispondere ad almeno 4 dei 5 quesiti a risposta singola che riguardano:

-le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica;
-gli elementi essenziali di navigazione stimata;
-il sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore;
-il calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.
Gli Esercizi di calcolo che possono essere somministrati al candidato nella 1° FASE sono in tutto 50.
Il candidato deve presentarsi all’esame munito di squadrette o parallela o tracciatore rapido di rotta, compasso, matita, gomma, carta nautica di tipo didattico 5D in settori di formato A3.
Se l’esercizio viene svolto correttamente il candidato ha accesso alla 2° FASE.

2° FASE: Il candidato ha 30 minuti di tempo per apporre una X accanto alla risposta corretta di un questionario composto da 20 domande a risposta multipla (tre risposte ciascuna). La prova è superata se il candidato non commette più di 4 errori.


ESAME TEORICO PRESSO LE MOTORIZZAZIONI CIVILI - PATENTE ENTRO 12 MIGLIA PER IMBARCAZIONI A VELA

Il candidato ha 15 minuti di tempo per rispondere V o F in un questionario composto da 5 quesiti a risposta singola. La prova è superata se il candidato commette al massimo un errore.

 

ESAME PRATICO

Prima di accedere alla prova pratica: è necessario aver conseguito l'attestato di frequenza a 5 ore di formazione pratica obbligatoria (su imbarcazioni o navi da diporto), attestata esclusivamente da una scuola nautica.

Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l’unità a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno un 1/4 di miglio, effettuando con capacità e prontezza di azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all’ormeggio e al disormeggio dell’unità, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare (Allegato A al Decreto MIMS del 10/08/2021).

Carteggio per la patente nautica



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Decreto legislativo - 03/11/2017 - n. 229 - Revisione codice della nautica da diporto
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
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