Circolare Ministero dell'Interno - 08/10/2025 - Prot. n. 29343 - Art. 126-bis CdS
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti sull'interpretazione e corretta applicazione dell'art. 126-bis del codice della strada nelle ipotesi di conducente neopatentato.
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale
Roma, 8 ottobre 2025
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti sull'interpretazione e corretta applicazione dell'art. 126-bis del codice della strada nelle ipotesi di conducente neopatentato.
Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti del 7 luglio scorso, relativa alle ipotesi sanzionatorie contestate ai trasgressori titolari di patente di guida rilasciata all'estero nei casi in cui è prevista la decurtazione del punteggio della patente di guida.
Secondo l'orientamento della Sezione di Bolzano, il meccanismo predetto dovrebbe trovare applicazione in quanto l'art. 126-bis non limita l'operatività dello stesso alle patenti italiane come fa l'art. 117, comma 5, C.d.S.
In merito, occorre preliminarmente tenere distinte le ipotesi di cui all'art. 117 C.d.S. e quella di cui all'art. 126-bis C.d.S.
La prima norma impone limitazioni alla guida per i titolari da meno di tre anni della sola patente di cat. B; la seconda, da considerarsi autonoma e concettualmente distinta dalla prima, prevede una maggiore incisività del meccanismo della decurtazione dei punti (attraverso il raddoppio degli stessi) per le violazioni commesse dai titolari di patente di cat. B o superiore entro i primi tre anni dal rilascio.
Nessun contributo, ai fini della risoluzione della questione, può essere fornito dalla circostanza che l'art. 117, comma 5, C.d.S., nell'applicare la sanzione per la violazione delle limitazioni imposte, fa esclusivo riferimento al titolare di patente italiana.
La questione potrebbe, invero, trovare soluzione partendo dal dato normativo contenuto nell'art. 6-bis del D.L. 151/2003 che disciplina il meccanismo del punteggio per le patenti estere.
In particolare, il primo periodo del comma 1 stabilisce che ai dati anagrafici dei conducenti titolari di patente estera devono essere associati i punti di penalizzazione "secondo le modalità previste dal medesimo d.lgs. 285/1992". Il richiamo è idoneo a ricomprendere le modalità indicate nell'art. 126-bis, ivi compreso il raddoppio previsto dall'ultimo periodo dell'articolo stesso.
D'altra parte, nelle argomentazioni con cui la Corte Costituzionale con la sentenza n. 274/2016 ha dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 6-ter del D.L. 151/2003 non si rinvengono indicazioni di senso contrario.
Anzi, vi è un passaggio nel quale è riportato che non si riscontrano irrazionalità con riferimento alla restante disciplina della patente a punti, ivi compresa la mancata comunicazione al titolare di patente estera della commissione di violazioni comportanti l'ulteriore penalizzazione e la mancata previsione di un "meccanismo" di recupero punti.
Sulla base delle argomentazioni esposte e su conforme parere espresso in merito dalla Divisione 5 della Direzione Generale per la Motorizzazione del M.I.T., si ritiene che il raddoppio dei punti previsto per i neopatentati operi anche per i titolari di patente estera.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Puccia
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