Direttiva UE - 2025/1801/UE - Controllo trasporti di merci pericolose
OGGETTO: Direttiva che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.
DIRETTIVA DELEGATA(UE) 2025/1801 DELLA COMMISSIONEdel 23 giugno 2025
Direttiva che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose(1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), gli allegati A e B dell’Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957(3), si applicano alle operazioni di trasporto nazionale all’interno dell’Unione.
(2) La direttiva 2008/68/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati di tale direttiva al fine di tener conto delle modifiche dell’ADR, in particolare quelle relative al progresso scientifico e tecnico. Ai sensi della direttiva (UE) 2022/1999, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modificano gli allegati di tale direttiva, in particolare per tenere conto delle modifiche della direttiva 2008/68/CE e, di conseguenza, delle modifiche apportate all’ADR.
(3) Gli allegati della direttiva 2008/68/CE, in particolare l’allegato I relativo al trasporto di merci pericolose su strada, sono stati modificati nove volte, da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione(4).
(4) Per garantire che le norme attualmente in vigore in materia di trasporto di merci pericolose siano adeguatamente applicate, la lista di controllo utilizzata per i controlli su strada di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2022/1999 dovrebbe essere allineata all’ADR applicabile ai sensi dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.
(5) In particolare l’allegato A, capitolo 1.4, dell’ADR stabilisce gli obblighi in materia di sicurezza degli operatori della catena di trasporto delle merci pericolose, ossia gli speditori, i trasportatori, i destinatari, i caricatori, gli imballatori, gli addetti al riempimento, gli operatori di cisterne e gli scaricatori, rendendo così chiare, trasparenti e applicabili le loro responsabilità specifiche. La lista di controllo di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2022/1999 dovrebbe rispecchiare tali disposizioni dell’ADR individuando gli operatori della catena di trasporto che potrebbero essere ritenuti responsabili di una determinata infrazione. Le autorità nazionali possono basarsi su tali informazioni per effettuare ulteriori controlli.
(6) Riferimenti alle disposizioni specifiche dell’ADR dovrebbero essere forniti nella lista di controllo di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2022/1999 per permettere alle autorità preposte al controllo e agli operatori della catena di trasporto di individuare le disposizioni giuridiche dell’ADR che sono state aggiornate.
(7) Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/1999, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione relazioni sui controlli effettuati ogni anno solare, nonché sul numero di infrazioni constatate per categoria di rischio di cui all’allegato II di tale direttiva. Al fine di facilitare tale comunicazione, la categoria di rischio di un’infrazione constatata, determinata conformemente all’allegato II, dovrebbe essere menzionata nella lista di controllo di cui all’allegato I.
(8) L’allegato II della direttiva (UE) 2022/1999 classifica le infrazioni dell’ADR in base al livello di rischio che esse comportano. Tale lista dovrebbe essere aggiornata a seguito delle modifiche dell’ADR applicabile ai sensi dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.
(9) L’allegato I, capo 9, del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione(5) classifica le infrazioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE in base al loro impatto sull’onorabilità dei trasportatori. Tale capo è stato redatto in modo coerente con l’allegato II della direttiva (UE) 2022/1999. È pertanto necessario che la formulazione del nuovo allegato II della direttiva (UE) 2022/1999 sia mantenuta coerente con l’allegato I, capo 9, del regolamento (UE) 2016/403.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 e, per motivi di chiarezza, sostituirli.
(11) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi(6), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva (UE) 2022/1999
Gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 23 giugno 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 24 giugno 2026.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 274 del 24.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/1999/oj.
(2) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/oj).
(3) https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage.
(4) Direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico (GU L, 2025/149, 24.1.2025, ELI: http://data. europa.eu/eli/dir_del/2025/149/oj).
(5) Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/403/oj).
(6) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
Allegato alla Direttiva 2025/1801/UE
«ALLEGATO I
Lista di controllo per i controlli su strada
ALLEGATO II
Infrazioni
Ai fini della presente direttiva, il seguente elenco non esaustivo, suddiviso in tre categorie di rischio (la categoria I rappresenta il rischio più grave), fornisce un orientamento per valutare cosa si debba intendere per infrazione.
La categoria di rischio appropriata è determinata tenendo conto delle circostanze particolari di un’infrazione e a discrezione dell’organismo di controllo/agente che effettua i controlli, il che significa che la categoria di rischio di un’infrazione può essere aumentata o diminuita.
Le infrazioni non elencate sono classificate in base alle descrizioni delle categorie di rischio.
Laddove vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni (in conformità con il modello di formulario standard di cui all’allegato III), si applica solo la categoria indicante il rischio più grave.
1. Categoria di rischio I
Riguarda infrazioni delle disposizioni dell’ADR che comportano un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all’ambiente. Se osservate durante i controlli su strada, tali infrazioni comportano di norma l’adozione di misure correttive immediate e adeguate, come il fermo del veicolo; se osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali infrazioni sarebbero di norma soggette ad altre misure appropriate.
Le infrazioni in tale categoria includono:
1. il trasporto di merci pericolose per le quali è vietato il trasporto;
2. il trasporto di merci pericolose in mezzi di contenimento vietati o non approvati, risultante in un rischio per la vita o per l’ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo;
3. il trasporto di merci pericolose senza identificazione sul veicolo, risultante in un rischio per la vita o per l’ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo;
4. la fuga di sostanze pericolose;
5. il trasporto con modalità proibite;
6. il trasporto alla rinfusa in un veicolo o in container strutturalmente inadeguati;
7. il trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione;
8. l’utilizzo di un veicolo che non è più conforme alle norme di omologazione e che presenta un rischio immediato (altrimenti classificato nella categoria di rischio II);
9. l’utilizzo di imballaggi, cisterne, container o veicoli non approvati;
10. l’utilizzo di imballaggi non conformi alle istruzioni di imballaggio applicabili; l’utilizzo di cisterne, veicoli e container non conformi alle disposizioni applicabili;
11. il mancato rispetto delle disposizioni particolari in materia di imballaggio misto;
12. il mancato rispetto delle norme che disciplinano il fissaggio e lo stivaggio dei carichi;
13. il mancato rispetto delle norme relative ai prodotti alimentari, ad altri oggetti di consumo e ai mangimi;
14. il mancato rispetto delle norme che disciplinano il carico misto degli imballaggi;
15. il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le quantità autorizzate per il trasporto in un’unica unità di trasporto, compresi i livelli ammissibili di riempimento delle cisterne o degli imballaggi;
16. il trasporto di merci pericolose senza i documenti necessari disponibili a bordo o in un formato elettronico appropriato, se consentito;
17. il trasporto di merci pericolose in imballaggi che non recano la necessaria marcatura, etichettatura o altri segni di identificazione;
18. il trasporto di merci pericolose senza segnalazioni, marcature (compresi i pannelli di segnalazione di colore arancio) o altri segni di identificazione sul veicolo;
19. la presenza di informazioni incomplete o errate relative alla sostanza trasportata, che consentono di determinare un’infrazione di categoria di rischio I (ad esempio, numero ONU, denominazione della merce inviata, gruppo d’imballaggio);
20. conducente privo del certificato regolamentare di formazione professionale;
21. l’uso di fuoco o di luci non protette;
22. il mancato rispetto del divieto di fumare;
23. la mancata nomina di un consulente per la sicurezza per ciascuna impresa, se necessario;
24. il mancato rispetto dell’ADR 1.10 in merito alle disposizioni di sicurezza, se necessario.
2. Categoria di rischio II
Riguarda infrazioni delle disposizioni dell’ADR che comportano un rischio di lesioni personali o danni all’ambiente. Se osservate durante i controlli su strada, tali infrazioni comportano di norma l’adozione di adeguate misure correttive, come, ove possibile, la richiesta di adottare i correttivi sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell’operazione di trasporto in corso; se osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali infrazioni sarebbero di norma soggette ad altre misure appropriate.
Le infrazioni in tale categoria includono:
1. l’utilizzo di un’unità di trasporto comprendente più di un rimorchio/semirimorchio;
2. l’utilizzo di un veicolo non più conforme alle norme di omologazione ma che non presenta un rischio immediato;
3. la mancata dotazione di estintori funzionanti come prescritto a bordo di un veicolo; attrezzature antincendio non conformi a disposizioni specifiche;
4. la mancata dotazione dell’attrezzatura prevista nell’ADR o nelle istruzioni scritte a bordo di un veicolo;
5. il mancato rispetto delle date delle ispezioni e dei controlli e delle disposizioni sui periodi di uso degli imballaggi, dei contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (intermediate bulk containers - IBC), degli imballaggi di grosse dimensioni, delle cisterne, dei veicoli o dei container;
6. il trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o imballaggi di grosse dimensioni danneggiati o di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti;
7. il trasporto di merci imballate in un veicolo o in container strutturalmente inadeguati;
8. la mancata adeguata chiusura di cisterne/contenitori cisterna, veicoli, container o imballaggi (compresi quelli vuoti e non ripuliti);
9. imballaggi, cisterne, veicoli e/o contenitori che presentano etichette, marcature (compresi i pannelli di segnalazione di colore arancio), segnalazioni o altri segni di identificazione non corretti;
10. l’assenza di istruzioni scritte conformi all’ADR;
11. veicolo non adeguatamente sorvegliato o parcheggiato;
12. il trasporto di persone, diverse dai membri dell’equipaggio, in unità di trasporto che trasportano merci pericolose;
13. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all’ADR 7.5.10 relative alle precauzioni da adottare contro le cariche elettrostatiche durante le operazioni di riempimento e svuotamento;
14. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari relative all’arrivo nei luoghi di carico e scarico;
15. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari relative al ruolo, ai compiti e ai certificati del consulente per la sicurezza per ciascuna impresa, se necessario;
16. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari relative al periodo minimo di conservazione del documento di trasporto di merci pericolose e delle informazioni e della documentazione supplementari specificate nell’ADR;
17. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari in materia di formazione delle persone coinvolte nel trasporto di merci pericolose;
18. la mancata presentazione dei documenti e/o delle relazioni richiesti alle autorità competenti.
3. Categoria di rischio III
Riguarda infrazioni delle disposizioni dell’ADR che comportano un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all’ambiente e per le quali le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito dall’impresa; se osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali infrazioni sono di norma soggette ad altre misure appropriate.
Le infrazioni in tale categoria includono:
1. il mancato rispetto delle norme relative alle dimensioni delle targhe o delle etichette o a quelle delle lettere, delle figure o dei simboli sulle targhe o sulle etichette;
2. informazioni, ad eccezione delle informazioni che rientrano nella categoria di rischio I, non disponibili nella documentazione di trasporto;
3. la mancata disponibilità a bordo del veicolo del certificato di formazione, anche se vi sono prove che il conducente ne è in possesso;
4. la mancata presentazione di un mezzo di identificazione, con fotografia, da parte di ciascun membro dell’equipaggio del veicolo;
5. la mancata corretta apposizione di segnalazioni e marcature (compresi i pannelli di segnalazione di colore arancio) o di altri segni di identificazione;
6. la presentazione tardiva dei documenti e/o delle relazioni richiesti alle autorità competenti.»
Vedi anche: