Nota Ministero dell'Interno - 05/05/2025 - Prot. n. 13498 - Taxi e NCC
OGGETTO: Legge 16 dicembre 2024, n. 193. Modifiche in materia di autoservizi pubblici non di linea. Taxi e NCC.
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER IREPARTISPECIALI DELLAPOLIZIADI STATO
Nota Prot. n. 13498 del 5 maggio 2025
OGGETTO: Legge 16 dicembre 2024, n. 193. Modifiche in materia di autoservizi pubblici non di linea. Taxi e NCC.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2024, è stata pubblicata la legge 16 dicembre 2024, n. 193, il cui art. 25 ha apportato modifiche in materia di autoservizi pubblici non di linea(1).
In particolare, attraverso la modifica del comma 10-bis del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, istitutivo del registro informatico pubblico nazionale(2) (RENT), sono state introdotte ipotesi sanzionatorie che riguardano:
• la mancata iscrizione nel registro. La norma prevede l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11-bis, comma 1, lettera b) della legge 21/1992, che stabilisce due mesi di sospensione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della stessa legge 21/1992(3)
• l'omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel registro di cui al punto precedente. La norma prevede l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11-bis, comma 1, lettera a) della legge 21/1992, che stabilisce un mese di sospensione dal ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 6 della stessa legge 21/1992.
La norma prevede, altresì, che i Comuni che hanno rilasciato le licenze Taxi o le autorizzazioni NCC accedano al RENT al fine di verificare eventuali incongruenze nei dati inseriti ivi contenuti, e fare una ricognizione del numero delle licenze e delle informazioni, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I Comuni, inoltre, accedono al RENT ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza di revoca o sospensione dei titoli per l'espletamento del servizio pubblico non di linea.
La norma ha introdotto anche modifiche agli artt. 85(4) e 86(5) del codice della strada, allineando l'apparato sanzionatorio delle due norme che, prima della modifica, punivano diversamente condotte analoghe in ragione della tipologia di servizio che si svolgeva.
In virtù di quanto previsto dall'art. 25, comma 3, della legge 193/2024, le sole modifiche ai citati artt. 85 e 86 cds, entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto che istituisce il foglio di servizio elettronico per l'esercizio del servizio NCC eseguito con autovettura o motocarrozzetta(6).
Le modifiche in tema di servizio NCC hanno interessato il comma 4 dell'art. 85 e, inoltre, hanno introdotto i commi 4-bis e 4-ter. Il comma 4, prevede sanzioni in caso di svolgimento di un servizio NCC utilizzando un veicolo non adibito a tale uso, o senza aver ottenuto l'autorizzazione. La violazione è contestata al conducente quale soggetto che adibisce il veicolo a noleggio con conducente. Oltre alla sanzione pecuniaria(7), alla violazione conseguono anche le sanzioni accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente da quattro a dodici mesi e, in caso di recidiva nel triennio, la revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano anche a coloro ai quali l'autorizzazione è stata sospesa o revocata(8) . Il comma 4 non prevede più la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione che, tuttavia, è stata introdotta per le ipotesi di violazioni disciplinate dal comma 4-bis.
Il nuovo comma 4-bis, dell'art. 85, prevede sanzioni(9) per violazioni alle disposizioni degli artt. 3 e 11, della legge 21/1992 relative alle modalità di esercizio del servizio NCC(10), Tali sanzioni, per espressa indicazione contenuta nella norma, si applicano al titolare dell'autorizzazione anche nel caso in cui lo stesso non coincida con il conducente del veicolo(11), nei confronti del quale non potrà applicarsi alcuna sanzione.
Alla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione, da inviare alla Motorizzazione per l'adozione del provvedimento di sospensione. Il verbale di contestazione deve essere redatto sempre a carico del titolare dell'autorizzazione.
Nel caso di conferimento dell'autorizzazione in favore di cooperative o consorzi ai sensi dell'art. 7 della legge 21/1992, che prevede l'aggiornamento della carta di circolazione sulla quale sono indicati tali organismi quali titolari dell'autorizzazione, si ritiene che siano comunque questi ultimi soggetti da considerare quali autori della violazione di cui al comma 4-bis, a prescindere da chi si trovi alla guida del veicolo.
Il nuovo comma 4-ter prevede sanzioni in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione(12).
Le modifiche in tema di servizio di taxi hanno interessato il comma 3 dell'art. 86 e, inoltre, hanno introdotto il comma 3-bis. Con la modifica del comma 3, sono state introdotte ipotesi sanzionatorie speculari a quelle previste nel comma 4-bis dell'art. 85, con i medesimi incrementi in ragione del numero di violazioni commesse nel quinquennio. In questo caso, viene sanzionata la violazione alle disposizioni degli artt. 2, 12, commi 1 e 2 e 13, comma 1 della legge 21/1992, relative all'esercizio del servizio di piazza effettuato con taxi(13).
A nalogamente a quanto previsto dall'art. 85, comma 4-bis, anche il comma 3 dell'art. 86 prevede l'applicazione delle sanzioni ivi previste al titolare della licenza.
Pertanto, anche in questo caso si dovrà procedere con le stesse modalità indicate in precedenza per il servizio NCC quando non via sia coincidenza tra il titolare della licenza ed il conducente e quando la licenza sia conferita ad una cooperativa o consorzio.
Il nuovo comma 3-bis prevede sanzioni in caso di violazione delle condizioni della licenza(14).
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese
(1) Taxi e NCC (noleggio con conducente).
(2) Registro delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante e di quelle di titolari di autorizzazione per il servizio NCC effettuato con autovettura, motocarrozzetta e natante. Il registro è stato adottato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 del 2 luglio 2024.
(3) L'iscrizione al ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per il servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio NCC, e per l'esercizio di tali attività in qualità di sostituti dei titolari.
(4) Che disciplina il servizio NCC.
(5) Che disciplina il servizio Taxi.
(6) Le specifiche del foglio di servizio elettronico per lo svolgimento del servizio NCC sono state adottate con decreto n. 226 del 16 ottobre 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 ottobre 2024. Pertanto. le modifiche degli artt. 85 e 86 cds sono operative dal 1° maggio 2025.
(7) La norma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1812 a 7249 euro (importo della sanzione allineato a quello previsto dall'art. 86, comma 2 per i taxi) e, se si tratta di autobus, da 1998 a 7993 euro.
(8) Anche le sanzioni accessorie sono state allineate con quelle previste per il servizio taxi.
(9) Sanzione pecuniaria e sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione di entità crescente in relazione al numero di violazioni commesse nel quinquennio.
(10) Prenotazione del servizio fuori dalla rimessa, stazionamento fuori dalla rimessa, mancanza di sede operativa presso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, mancata compilazione del foglio di servizio ecc.
(11) In caso di sostituzione alla guida, o di conduzione da parte di dipendente del titolare.
(12) Si tratta di ipotesi di inadempimento delle prescrizioni previste dalla legge 21/1992 diverse da quelle degli artt. 3 e 11 (sanzionate ai sensi del comma 4-bis)
(13) Rifiuto di effettuare una prestazione, prelevamento del cliente fuori dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza, mancanza di tassametro, mancanza dell'avviso del supplemento tariffario, tariffa non corrispondente a quelle determinate dalle autorità amministrative ecc..
(14) Si tratta di ipotesi di inadempimento delle prescrizioni previste dalla legge 21/1992 diverse da quelle degli artt. 2, 12, commi 1 e 2 e 13, comma 1 (sanzionate ai sensi del comma 3).