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Circolare INL - 24/05/2022 - Prot. n. 1076 - Calcolo sanzioni

OGGETTO: Art. 174, comma 14, C.d.S. - modalità di calcolo delle sanzioni.

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Direzione Centrale coordinamento giuridico

CIRCOLARE N. 1076/2022

Roma, 24 maggio 2022

OGGETTO: Art. 174, comma 14, C.d.S. - modalità di calcolo delle sanzioni.

Sono pervenute alla Scrivente diverse segnalazioni sugli orientamenti, fatti propri da parte di taluni giudici di merito in conformità agli indirizzi forniti da ultimo dalla S.C., relativi alla corretta modalità di calcolo delle sanzioni correlate alla fattispecie prevista dall'art. 174, comma 14, del D.Lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della strada), rispetto alle quali si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni condivise con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 4771 del 23 maggio u.s.

La disposizione, in tema di responsabilità diretta del datore di lavoro per violazione della normativa in materia di trasporto su strada, nel disciplinare l'apparato sanzionatorio avente ad oggetto la "durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose", sancisce che "...l'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 333 a euro 1.331 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato...".

Deve premettersi che con precedente nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 13587 del 2 agosto 2010 (v. all. 1), in relazione al precedente comma 9 dell'art. 174 cit. - il quale, riprendendone il contenuto, è stato successivamente riformulato nel comma 14 del novellato art. 174 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 30, comma 1, della L. n. 120/2010 - erano state diramate indicazioni agli Uffici territoriali affinché gli importi sanzionatori fossero quantificati sia in relazione al numero dei lavoratori coinvolti, sia in relazione al numero delle violazioni commesse da ciascuno di essi.

Come anticipato, sul punto si è pronunciata in tempi relativamente recenti la S.C. che, valorizzando la lettura combinata del comma 14 dell'art. 174 cit. con gli artt. 10 e 19 del regolamento (CE) n. 561/2006 - segnatamente, riguardo a quest'ultimo, nella parte in cui prevede che "...nessuna infrazione del presente regolamento e del regolamento CEE n. 3821/85 è soggetta a più d'una sanzione o procedura..." - ha affermato il principio di diritto in forza del quale l'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osservi il menzionato comma 14 è soggetta ad una sanzione pecuniaria amministrativa commisurata esclusivamente all'effettivo numero di lavoratori cui la violazione si riferisce, per contro essendo del tutto irrilevante il numero delle infrazioni riscontrate (Cassazione civ., sezione II, ord. n. 10327/2020: v. all. 2).

Ciò premesso si invitano codesti Uffici ad adeguarsi a detto orientamento, ritenendo pertanto superate le indicazioni operative fornite con la citata nota del 2010.

IL DIRETTORE CENTRALE
Danilo PAPA

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