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Pubblicato il : 02/03/2021
Tags: Attualità 

Proroghe causa Covid-19: si aggiunge anche il Regolamento "Omnibus II"

Proroghe Omnibus

A distanza di un anno dalla diffusione del Covid-19 su scala mondiale, dobbiamo purtroppo fare ancora i conti, oltre che con la malattia e le drammatiche statistiche dei decessi,  con lockdown, restrizioni, chiusure, divieti e ritardi su tutta la linea e in ogni settore. Anche nel campo dei trasporti, soprattutto per quello che riguarda la parte pratica dei corsi e quella amministrativa dei documenti e degli attestati, ci sono parecchi arretrati, ragione per cui da tutte le parti, sia dal Ministero italiano, sia dal governo europeo, si cerca di "mettere una pezza" e di prorogare tutto quello che si può.

Su lato italiano, ricordiamo che il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2 ha provveduto a prorogare lo stato di emergenza, dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021. Di conseguenza, slittano tutti i termini che fanno riferimento a questo "paletto", che si spostano ai 90 giorni successivi.

Ora c'è però da fare i conti anche con il Regolamento europeo 2021/267/UE conosciuto come "Regolamento Omnibus II",  in applicazione a partire dal 6 marzo 2021, che interviene anch'esso a indicare nuove proroghe per i documenti validi a livello europeo, che sono la patente e la CQC.

A disporre nuove scadenze, tenendo appunto conto di questa novità europea, è la circolare prot. 7203 del 1 marzo 2021.

In linea di massima, e sintetizzando al massimo, il Regolamento europeo 2021/267 ha stabilito due tipi di proroga: la prima, che per comodità chiamiamo "proroga della proroga", consiste nel prorogare di ulteriori 6 mesi tutto quello che già aveva conosciuto una prima proroga di 7 mesi. In questo modo si cerca di dare il maggior respiro possibile ai documenti di guida che pure cominciano davvero a essere "vecchi", stabilendo però una data finale di scadenza che è il 1 luglio 2021. La seconda proroga vale invece per quei documenti che ancora non rientravano nella casistica messa in piedi dal primo regolamento europeo, il 2020/698: tale nuova proroga viene stabilita essere di 10 mesi.

Ricordiamo ancora una volta che la situazione delle Motorizzazioni in Italia è a "macchia di leopardo", con i servizi che procedono regolari in molte province e che sembrano invece fermi in altre, anche tenendo conto che in molte zone è ritornato il livello di allerta al massimo grado, che impedisce di fare gli esami di pratica di guida e di conseguenza rallenta ulteriormente tutta la catena dei processi.

Ecco la situazione generale sintetizzata attraverso il nostro solito specchietto aggiornato alle ultime modifiche ministeriali, ricordando ai nostri clienti che il reparto informatico di SIDA sta preparando il nuovo aggiornamento software e non appena sarà pronto verrà data opportuna comunicazione attraverso la Newsletter.

Le autoscuole possono rassicurare tutti i clienti con i documenti scaduti (siano essi patenti, fogli rosa, permessi provvisori di guida) che, in ogni caso, ci sono dei precisi indirizzi operativi per gli agenti di polizia addetti ai controlli su strada, che devono tenere conto di queste proroghe.

In grassetto blu sono evidenziate le scadenze modificate per mezzo della circolare prot. 7203 del 1 marzo 2021. Le parti in blu sono state confermate dalla medesima circolare ma non hanno subìto modifiche.

 

Pratiche per autorizzazioni In scadenza dal Proroga validità fino a   Fonte
Foglio rosa – rilascio per esame 31/1/2020 al 30/04/2021

29/07/2021*

 

 *sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità - (la proroga può essere applicata, se del caso, anche ai fogli rosa per i quali è già stato chiesto il riporto di teoria, n.d.r.)

Art. 103 c.2 e 2 sexies DL 18/2020 convertito in legge con modificazioni

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021

Autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciata a conducenti per revisione tecnica (art. 128 del CDS) 31/1/2020 al 30/04/2021  29/07/2021  

D.D. 159 del 8/6/2020

 

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021

 

Richiesta di riporto di teoria  Dal 31/01/2020 al 29/07/2021   I candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è stato prorogato fino al 29/07/2021, hanno a decorrere dal 30/07/2021, 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria

Circolare MIT prot. 2143 del 21 gennaio 2021

Richiesta esame teoria per patente di guida (marca operativa) Pratica registrata tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020 Validità di un anno a partire dalla registrazione della pratica Questa disposizione vale per tutte le pratiche, anche per quelle che già avevano sfruttato precedenti proroghe

Decreto Milleproroghe 2020

 

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021

 

Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia(conferma validità) dal 1/2/2020 al 31/05/2020 "Proroga della proroga": 7 mesi + 6 mesi contati dalla data di scadenza  

Reg. 2020/698/UE

Reg. 2021/267/UE

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 

Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia(conferma validità)  dal 1/6/2020 al 31/08/2020

"Proroga della proroga": 7 mesi + 6 mesi contati dalla data di scadenza - fino al max 1/7/2021

 

Reg. 2020/698/UE

Reg. 2021/267/UE

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 

Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia(conferma validità) dal 1/9/2020 al 30/06/2021

"Proroga nuova" di 10 mesi contati dalla data di scadenza

 

Reg. 2021/267/UE

 

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 

 

Rinnovo patente di guida  rilasciata in Italia(conferma validità) dal 31/01/2020 al 29/09/2020

solo per la circolazione in Italia (se vale come condizione più favorevole) proroga fino al 29/07/2021

 

come documenti di riconoscimento, le patenti valgono solo fino al 30/04/2021

 

Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 

Patente internazionale 31/01/2020 al 30/08/2020 - caso non trattato    
Patente nautica (solo per la navigazione in Italia) 31/01/2020 al 29/04/2021  30/04/2021   Art. 104 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni
KA e KB rinnovo 31/01/2020 al 30/04/2021 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 29/07/2021 "sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità"  

Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni

 

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 

 

 

 

ADR rinnovo (per la circolazione in Italia)

 

31/01/2020 al 30/04/2021 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza  cioè fino al 29/07/2021  

Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 

ADR rinnovo (nell'ambito dell'Accordo M330 e per la circolazione internazionale)

 

 

 

Attestato consulente ADR rinnovo

 

01/03/2020 al 01/02/2021

28/02/2021

 In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021

Fonte: ACCORDO adr multilaterale M330

 

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 

 

Attestato consulente ADR rinnovo (per la professione in Italia)

 

 

dal 31/01/2020 al 30/04/2021

90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza cioè fino al 29/07/2021

 

Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021

 

Rinnovo CQC rilasciata da Paese UE diverso da Italia e rinnovo CQC rilasciata da Italia 1/02/2020 al 31/05/2020

 

"Proroga della proroga": 7 mesi + 6 mesi contati dalla data di scadenza

 

 

Reg. 2020/698/UE

Reg. 2021/267/UE

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 

 Rinnovo CQC rilasciata da Paese UE diverso da Italia e rinnovo CQC rilasciata da Italia  1/6/2020 al 31/8/2020

"Proroga della proroga": 7 mesi + 6 mesi contati dalla data di scadenza - fino al max 1/7/2021

 

Reg. 2020/698/UE

Reg. 2021/267/UE

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021

 

Rinnovo CQC rilasciata da Paese UE diverso da Italia e rinnovo CQC rilasciata da Italia  1/9/2020 al 30/06/2021

 

"Proroga nuova" di 10 mesi contati dalla data di scadenza

 

Reg. 2021/267/UE

 

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 

Rinnovo CQC rilasciata in Italia 31/01/2020 al 29/09/2020

per circolare in Italia (se vale come condizione più favorevole): 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza  cioè fino al 29/07/2021

 

art. 103 DL 18/2020 con modificazioni

 

 

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 

Pratiche per procedimenti Sospensione      
         
Richiesta esame CQC Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* *mandare avanti la data esistente di 83 giorni Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020
Richiesta esame ADR Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* *mandare avanti la data esistente di 83 giorni Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020
Richiesta esame KB Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* *mandare avanti la data esistente di 83 giorni Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020
Richiesta di revisione patente (art. 126 bis CDS) – patente di guida scaduta di oltre tre anni impone esame di revisione ovvero prova pratica di guida chiamata esperimento di guida cfr. circolare 14622 del 4 febbraio 2020 Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* *mandare avanti la data esistente di 83 giorni Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020
Richiesta di revisione patente (art. 128 CDS) – esame di teoria Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* *mandare avanti la data esistente di 83 giorni

Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020

 

Circolare MIT 16356 del 12/6/2020

Richiesta di revisione CQC (perdita di punti) Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* *mandare avanti la data esistente di 83 giorni

Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020

 

Circolare MIT 16356 del 12/6/2020

Richiesta di ripristino CQC (con CQC scaduta da oltre due anni) Dal 31/01/2020 al 28/10/2020 Non si tiene conto del periodo compreso  tra il 31/01/2020 e il 28/10/2020. Di conseguenza, a partire dal 29 ottobre 2020 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020,  può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino  

D.D. 158 dell’8 giugno 2020

 

Circolare MIT 16356 del 12/6/2020

 

Attestato per rinnovo ADR a seguito della frequenza del corso obbligatorio Dal 31/01/2020 al 30/04/2021

90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29/07/2021

 

 

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 

 

 

         
Altre autorizzazioni In scadenza dal      
Certificato medico ex art. 119 CDS 31/1/2020 al 30/04/2021

90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29/07/2021

 

art. 103 DL 18/2020 con modificazioni

 

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 

Attestato rilasciato al termine del corso  iniziale CQC 31/1/2020 al 30/04/2021

90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29/07/2021

 

art. 103 DL 18/2020 con modificazioni

 

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 

Permesso provvisorio di guida (permesso CML) 31/1/2020 al 30/04/2021

90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29/07/2021

 

art. 103 DL 18/2020 con modificazioni

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 

 

Attestato CML per conducenti over 65 guida autoarticolati 31/1/2020 al 30/04/2021

90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29/07/2021

 

 

art. 103 DL 18/2020 con modificazioni

 

 

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 

Attestato CML per conducenti over 60 guida autobus 31/1/2020 al 30/04/2021

90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30 aprile 2021) cioè fino al 29/07/2021

 

 

art. 103 DL 18/2020 con modificazioni

 

Circolare MIT 7203 del 1 marzo 2021 



Vedi anche:
01/03/2021
 Circolari Ministeriali News
Circolare - 01/03/2021 - Prot. n. 7203 - Proroga documenti
Proroga di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità
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16/02/2021
 Normativa UE News
Regolamento UE - 16/02/2021 - n. 267 - Rinnovi o proroghe
Regolamento recante misure per crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni
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