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Pubblicato il : 13/02/2018
Tags: Attualità 

Nuovo Codice della Nautica, ci siamo quasi

Riforma codice nautica da diporto

Entrano oggi in vigore, 13 febbraio 2018, le modifiche e le nuove norme del Codice della nautica da diporto, il D. Lgs 171/2005, introdotte con il  D. Lgs. 03/11/2017 n. 229 e pubblicate in Gazzetta giustappunto alla fine di gennaio. Si tratta di norme che si aspettavano da tempo, per una riforma complessiva a 360° del settore nautico che, a tutti gli effetti, è un settore trainante nella nostra penisola circondata dal bel Mare Mediterraneo. Non tutte le disposizioni sono di immediata applicazione, ma i referenti hanno tenuto a precisare che molte delle norme individuano già i contenuti dei Regolamenti attuativi, che da subito richiederanno molte ore di attività operativa.

 

Per vedere tutte le modifiche apportate al Codice della Nautica invitiamo a seguire il link che porta al Decreto 171/2005 già aggiornato.

Vediamo i punti chiave della riforma.

► Viene introdotto l’Archivio telematico centrale (ATCN) , una banca dati nella quale confluiranno tutte le informazioni di carattere tecnico, giuridico-amministrativo e di conservatoria –diventerà in pratica il PRA delle imbarcazioni

In questo modo verranno semplificate le procedure di iscrizione delle navi e delle unità da diporto e verranno eliminati tutti i registri cartacei delle Capitanerie di Porto. Tutte le imbarcazioni saranno registrate in un unico archivio informatico nazionale.

► Nasce lo Sportello Telematico del diportista (STED) , che servirà per l’abilitazione alla navigazione delle unità da diporto, in modo analogo allo Sportello Telematico dell'automobilista

Gli studi di consulenza che già operano nel settore automobilistico potranno chiedere l'abilitazione per fare anche le pratiche nautiche. Lo STED rilascerà la licenza di navigazione e procederà alle varie pratiche come il cambio di proprietà, il cambio di residenza, la nomina dell'armatore, ecc. Lo STED dovrà anche occuparsi dei rilasci e dei rinnovi dei certificati di sicurezza, dei certificati di idoneità al noleggio, delle autorizzazioni alla navigazione temporanea, ecc. Il nuovo codice fissa, in riferimento al rilascio di alcuni documenti, anche un termine temporale: 20 giorni per la licenza di navigazione, 7 giorni per i duplicati.

► Fa la sua comparsa il “Bollino Blu”, in pratica un documento che attesta che l'imbarcazione è in regola con la documentazione di bordo, con le dotazioni di sicurezza e con le abilitazioni per il comando

In questo modo i comandanti delle unità commerciali che vogliono stare tranquilli, possono richiedere il bollino prima di iniziare la navigazione ed evitare controlli doppi (art. 26 bis)

► Nasce la patente D,  una sorta di “patente speciale” per i disabili

Tale patente potrà avere delle limitazioni sullo scafo, sulla potenza del motore delle imbarcazioni, sui limiti di navigazione entro specifiche distanze dalla costa o in determinate condizioni meteo, in modo simile a quello succede per le patenti speciali di guida dei veicoli stradali. Con il regolamento di Attuazione verranno riscritti i requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche di tutte le categorie (art. 39).

► Viene introdotta la disciplina del transito delle unità da diporto e vengono riconosciute l’assistenza all’ormeggio nei porti turistici e l’assistenza e traino in mare

Il nuovo Codice prevede obbligatoriamente la presenza di tratti di banchina riservati alle unità in transito o che approdano per rifugio, e un numero minimo di accosti riservati al transito. Ciascun porto dovrà anche prevedere un certo numero di accosti riservati a unità condotte da persone con disabilità o persone con disabilità a bordo. Viene inoltre istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni di difficoltà, i cui dettagli dovranno essere precisati in un apposito Regolamento di Attuazione (artt. 49- nonies,  49-decies, 49-undecies, 49-duodecies)

► Vengono ufficializzate le professioni di mediatore del diporto e dell'istruttore di vela

Il mediatore del diporto è il consulente che mette in relazione due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto. Il mediatore, oltre ad avere il requisito dell'onorabilità, sarà obbligato a seguire un apposito corso teorico e pratico organizzato dalle Regioni (art. 49 quater).
L'istruttore di vela è colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne. Gli istruttori devono essere iscritti in un apposito elenco nazionale e, oltre ad avere il requisito dell'onorabilità, devono sostenere periodicamente un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione italiana vela, o dalla Lega navale italiana (Art. 49-quinquies, art. 49-sexies). Anche in questo caso, occorre prima regolamentare nel dettaglio la materia, anche in concerto con diversi Ministeri e con la Conferenza unificata Stato Regioni.

► Viene riscritta la disciplina delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica

Hanno fatto capolino anche i nuovi articoli 49-septies e  49-octies che di fatto riscrivono la disciplina delle scuole nautiche, che prevede nuovi requisiti per gli insegnanti e per le aule e nuovi programmi didattici. Di fatto però bisogna aspettare il Regolamento di Attuazione per capire meglio come si articolerà il cambiamento.

► Nelle scuole, viene istituita la  “Giornata del mare”: l'11 aprile di ogni anno

Viene istituita questa nuova giornata dedicata al mare, al fine di sviluppare la cultura marinaresca. Ben vengano dunque progetti formativi in collaborazione con scuole nautiche e scuole di vela per preservare quelle che sono le tradizioni marinaresche della comunità italiana (art. 52).

 



Vedi anche:
03/11/2017
 Decreti Legislativi News Normativa Nautica
Decreto legislativo - 03/11/2017 - n. 229 - Revisione codice della nautica da diporto
Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
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18/07/2005
 Decreti Legislativi Patente Nautica
Decreto legislativo - 18/07/2005 - n. 171 - Codice nautica da diporto
Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
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steve roma
per condurre una piccola inbarcazione devi essere piu' sano di un top gun? e' assurdo.
Ferrante Giuseppe
Buongiorno ho eseguito l'esame della patente nautica nel 2007con esito positivo poi siccome in passato ho avuto una condanna di 3anni e3 mesi volevo sapere se questa legge e ancora in vigore grazie



gianluca
non capisco se i sordi possono avere la patente nautica?
Diego
Da che cilindrata o cavalli è obbligatoria la patente nautica?
enrico paziani
è assurda la verifica della velocita dell'art 53 comma 6 prevedono l'uso dell'autovelox nei porti corridoi di lancio ecc. dove la velocità è 2/3 nodi, per contestare la violazione basta che l'unità causi moto ondoso o sia in planata; non si può avere ovunque l'autovelox, e poi un natante che targa prendi che non ce l'ha, se si vede un natante entrare in planata nel porto non c'è bisogno dello strunento per verificare l'eccesso di velocità. in pratica essendo obbligatorio lo strimento di verifca è impossibile contestare le violazioni, e po il regolamento di attuazione non è più uscito (termine scaduto a maggio) e spero il nuovo governo riveda almeno questa norma, unìaltra cosa visto che hanno previsto il pagamento in misura ridotta se effettuato entro 5 gg come per il cds perche non hanno anche previsto per gli stranieri il pagamento immediato? considerato che una volta a casa spesso non pagano ed è quasi impoissibile notificare i verbali?
Fulvio Grimoldi
Trovo indegno che non si siano informatizzate le patenti e che esista ancora la differenza tra capitanerie e motorizzazione. Se uno ha fatto la patente a Milano e attualmente vive e risiede a Palermo deve andare a Milano per il rinnovo o essere salassato di un minimo di 150Euro. Da una autoscuola. Roba da terzo mondo!
Santo Calveri santo.calveri@gmai
Per vent’anni come medico ispettore fa ho rilasciato certificati per patenti nautiche sia dentro la struttura e fuori. Una normativa di alcuni anni orsono ha vietato il rilascio fuori struttura trovo illogico tutto ciò anche perché rivesto il ruolo di medico certificatore per rilascio e rinnovo patenti automobilistiche.

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