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Tags: Circolari Ministeriali 

Circolare - 23/10/2014 - Prot. n. 23455 - Rinnovo patente comunitaria

OGGETTO: Conversione di patente comunitaria all'atto del rinnovo. Soppressione della procedura di riconoscimento ed emissione di tagliando.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 23455/08.03
Roma, 23 ottobre 2014

OGGETTO: Conversione di patente comunitaria all'atto del rinnovo. Soppressione della procedura di riconoscimento ed emissione di tagliando.

Pervengono di recente a questa Direzione una serie di quesiti da parte delle competenti Autorità degli altri Stati dell'Unione Europea, in cui si chiedono delucidazioni circa le procedure di riconoscimento di patenti di guida comunitarie (rilasciate da altro Stato membro) effettuate in Italia, tramite l'emissione di tagliando da apporre sulla patente medesima.

La procedura di riconoscimento in questione, utilizzata anche per attribuire un nuovo periodo di validità amministrativa all'abilitazione, trae il suo fondamento dall'art. 1, paragrafo 3, della direttiva 91/439/CEE (ormai abrogata), in cui si legge:

"Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che gli ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima".

Pertanto, la possibilità di effettuare delle annotazioni sulla patente comunitaria legittimava la procedura di riconoscimento, con rilascio del tagliando.

Nella direttiva vigente, la 2006/126/CE, tale previsione non è più contemplata e per questo motivo non è più possibile l'apposizione di un tagliando su patenti comunitarie.

Alla luce di quanto illustrato la procedura di riconoscimento delle patenti comunitarie è soppressa e di conseguenza si forniscono le seguenti indicazioni.

Il titolare di patente di guida comunitaria provvista di validità amministrativa conforme a quella stabilita all'art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE può circolare munito del proprio documento, fino alla data della scadenza; alla scadenza del periodo di validità si rivolge (personalmente o tramite delegato) all'Ufficio della Motorizzazione e richiede la conversione della patente estera, che ovviamente deve essere ritirata e restituita alle competenti Autorità, come di prassi.

Naturalmente la conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria. In tal caso il conducente può scegliere se attribuire alla patente italiana o il periodo di validità residuo, non presentando perciò il certificato medico relativo alla conferma di validità della/e categoria/e richieste in conversione, ovvero se ottenere un nuovo periodo di validità, allegando quindi alla domanda il certificato medico previsto.

Il titolare di patente di guida comunitaria non provvista di validità amministrativa, ovvero con validità amministrativa superiore a quella stabilita all'art. 7 paragrafo 2:
- nel caso in cui abbia acquisito la residenza normale o anagrafica in Italia in data antecedente al 19/01/2013, ha una patente con validità fino al 19/01/2015 (due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva); ne consegue che alla data di scadenza chiede il rilascio della patente italiana per conversione.
La conversione può essere anche richiesta prima della scadenza: la patente italiana ha il periodo di validità residuo in assenza di certificato medico ovvero il nuovo periodo risultante dal certificato.
- nel caso in cui abbia acquisito la residenza normale o anagrafica in data successiva al 19/01/2013, ha una patente con validità di due anni dalla data dell'acquisizione della residenza normale in Italia. La conversione può essere anche richiesta prima della scadenza: la patente italiana ha il periodo di validità residuo in assenza di certificato medico ovvero il nuovo periodo risultante dal certificato.

Anche in questi casi la patente comunitaria convertita va ritirata e restituita alle competenti Autorità estere.

La presente Circolare è diramata esclusivamente tramite posta elettronica a tutti gli Uffici della Motorizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli



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