Circolare - 20/11/2000 - n. A/28 - Esami orali
OGGETTO: Esami orali per il conseguimento delle patenti di guida.
DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
Unità di Gestione Motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - Unità operativa MOT5
Prot. 6983/4610
Roma, 28 novembre 2000
Circolare U.d.G n. A/28
Frequentemente pervengono a questa Unità di Gestione quesiti concernenti le procedure di ammissione agli esami orali e di effettuazione degli stessi.
Al fine di dirimere ogni dubbio e per evitare comportamenti difformi sul territorio nazionale, si ritiene opportuno riepilogare, in un'unica circolare, tutte le disposizioni vigenti in materia.
1. ESAMI ORALI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA DELLE CATEGORIE A, A SPECIALE, B, B SPECIALE E DELLA SOTTOCATEGORIA A1
Gli esami per il conseguimento della patente di guida dei veicoli delle categorie A, A speciale, B, B speciale e della sottocategoria A1 sono effettuati di norma con l'impiego della scheda quiz.
Tuttavia, eccezionalmente, sono ammessi a sostenere gli esami con il metodo orale i candidati che non hanno conseguito la licenza relativa alla scuola dell'obbligo, i candidati che non sono in possesso della cittadinanza italiana e che dichiarano di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta, i candidati che, pur essendo in possesso della licenza media, sono affetti da patologie che determinano gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti, i candidati affetti da sordomutismo.
Gli esami orali per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, A speciale, B, B speciale e della sottocategoria A1 sono svolti dal Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione, ovvero da dipendenti abilitati alle funzioni di esaminatore, designati dal Direttore stesso. Detti esami sono svolti presso la sede dell'Ufficio provinciale competente. Gli allievi delle autoscuole ubicate nelle isole, con esclusione di quelle ubicate in Sicilia ed in Sardegna, possono effettuare gli esami orali presso le sedi delle autoscuole stesse e non necessariamente presso l'Ufficio provinciale della Motorizzazione. Per il conseguimento delle patenti delle categorie A e B speciali, in caso di minorazioni che comportano adattamenti ai comandi dei veicoli, la prova orale può essere svolta anche presso la sede delle autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica. L'esame consiste in un colloquio che, tenuto conto del particolare livello culturale del candidato, consente l'oggettiva valutazione della sua preparazione e maturità. L'esaminatore seguirà, come traccia, una scheda quiz.
1.1 Ammissione agli esami orali di candidati non in possesso di licenza della scuola dell'obbligo
I candidati che intendono sostenere l'esame di teoria nella forma orale devono presentare specifica istanza, in bollo, al Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione presso cui intendono sostenere gli esami per il conseguimento della patente di guida, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui affermano di non aver conseguito il titolo di studio relativo alla licenza della scuola dell'obbligo. Come precisato al punto D della circolare DTT n. 21 del 24 marzo 1999, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è soggetta ad autenticazione, quando è connessa ad un'istanza per la quale non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione. Nel caso in esame, poiché la sottoscrizione della domanda per il conseguimento della patente di guida non necessita di autenticazione, ne consegue che la sottoscrizione della succitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere autenticata. Sono assimilabili alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con sottoscrizioni autenticate quelle dichiarazioni sottoscritte direttamente dinanzi ai funzionari riceventi, ovvero quelle dichiarazioni firmate dal candidato corredate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato stesso.
1.2 Ammissione agli esami orali di candidati comunitari
I cittadini comunitari che chiedono di essere ammessi a sostenere l'esame in forma orale devono presentare al Direttore dell'Ufficio provinciale competente, specifica domanda in bollo, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui affermano di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta. Detta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è soggetta ad autenticazione. In materia di autenticazione vale quanto detto al precedente punto 1.1 e, cioè, sono assimilabili alle dichiarazioni di atto di notorietà con sottoscrizioni autenticate quelle dichiarazioni sottoscritte direttamente dinanzi ai funzionari riceventi, ovvero quelle dichiarazioni firmate dal candidato corredate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato stesso. I suddetti candidati non possono farsi assistere da un interprete.
1.3 Ammissione agli esami orali di candidati extracomunitari
I cittadini extracomunitari che chiedono di essere ammessi a sostenere l'esame in forma orale devono presentare al Direttore dell'Ufficio provinciale competente, specifica domanda in bollo, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui affermano di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta.
Detta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere resa, secondo le procedure indicate al paragrafo F della circolare DTT n. 21 del 24 marzo 1999, dinanzi ai competenti funzionari dei Consolati dei Paesi d'origine dei candidati (art. 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 22 maggio 1995, n. 431). I suddetti candidati non possono farsi assistere da un interprete.
1.4 Ammissione agli esami orali di candidati affetti da patologie che determinano gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti
I candidati che intendono sostenere l'esame in forma orale perché, pur essendo in possesso della licenza della scuola dell'obbligo, incontrano gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti, in quanto affetti da patologie certificate da strutture mediche pubbliche, devono presentare specifica istanza, in bollo, al Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione. Il Direttore dell'Ufficio adotta il seguente procedimento: qualora il candidato presenti, all'atto della prenotazione dell'esame, una certificazione medica dalla quale risultino affezioni comportanti insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti, come i quiz d'esame, rinvia l'interessato a visita presso la Commissione medica locale per l'accertamento dei requisiti psico-fisici necessari per conseguire la patente di guida. Ove ravvisi, in seguito agli accertamenti sopradescritti, la necessità di effettuare l'esame con il metodo orale, provvede ad effettuare l'esame direttamente o sotto il suo diretto controllo.
1.5 Ammissione agli esami orali di candidati affetti da sordomutismo
I candidati affetti da sordomutismo possono essere ammessi a svolgere gli esami di teoria con il sistema orale, facendosi assistere, se lo richiedono, da interpreti delle competenti sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti. L'interprete dovrà essere scelto dal candidato ed eventuali compensi sono interamente a suo carico. Gli esami per i candidati sordomuti sono svolti dal Direttore dell'Ufficio provinciale, o da dipendenti abilitati alle funzioni di esaminatori designati dal Direttore stesso. L'esaminatore leggerà al candidato le domande contenute in una scheda quiz e potrà chiarire, con appropriate proposizioni o scelta di vocaboli, la terminologia ivi esposta.
2. ESAMI ORALI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA DELLE CATEGORIE C, C SPECIALE, D, D SPECIALE B+E, C+E, D+E, C.A.P.
Com'è noto, l'esame teorico di tali categorie si svolge con il metodo orale. Può essere preceduto, a scopo propedeutico, anche da domande che fanno parte del programma d'esame per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B. Esso si svolge, di norma, presso la sede dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione. Tuttavia, detti esami possono essere svolti anche presso la sede di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, purché il totale degli allievi presentati agli esami sia pari al nastro operativo completo e purché il Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione ne ravvisi la necessità in considerazione del soddisfacimento di particolari obiettive situazioni e contingenti esigenze. I candidati stranieri non possono farsi assistere da un interprete.
3. ESAMI DI REVISIONE
Si svolgono esclusivamente presso la sede dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione. Tali esami consistono in un colloquio che consenta l'oggettiva valutazione dell'esaminando, con particolare riferimento alle norme di comportamento ed alla conoscenza ragionata della segnaletica stradale, con particolare ed ulteriore accertamento delle conoscenze sulla categoria di patente posseduta e sulle specifiche motivazioni che hanno determinato l'esito di revisione. Gli esaminandi stranieri non possono farsi assistere da un interprete.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- Circolare n. 164 del 10 ottobre 1987;
- Circolare n. 52 del 23 marzo 1991 - paragrafo 2;
- Circolare n. 63 del 9 febbraio 1993;
- Circolare n. 6 del 31 gennaio 1994;
- Circolare n. 22 del 21 febbraio 1994;
- Circolare n. 160 dell'11 novembre 1994;
- Circolare n. 78 del 28 maggio 1996;
- Nota prot. 5500/4613 del 30 luglio 1996;
- Circolare n. 121 del 20 settembre 1996;
- Circolare n. 11 del 10 febbraio 1997;
- Circolare n. 61 del 12 giugno 1997.
Sono altresì abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente circolare.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dott. ssa Anna Maria FABRETTI LONGO