HomeProdottiFormazioneInfo PatentiNormativaServiziAziendaForumArea personale
Linea didatticaLinea professionaleAccessoriSimulatori di guidaRegistri e ModulisticaGestionali e comunicazione telematica
SIDA FormazioneSIDA Seminari
Info GeneraliCategoriePatenti & EsteroInfo AutotrasportoPatente NauticaInfo Guida
Codice della StradaRegolamentoNormeNorme autotrasportoNorme nauticaNorme agenzie
AssistenzaDownload
Chi siamoRete ConsulentiContatti
Menu
  • Leggi
  • Direttive UE
  • Regolamenti e Decisioni UE
  • Note orientative
  • Decreti Legge
  • Decreti Legislativi e DPR
  • Decreti Ministeriali e DPCM
  • Decreti Dirigenziali
  • Circolari Ministeriali
  • Circolari DGT Nord Ovest
  • Circolari DGT Nord Est
  • Circolari DGT Centro
  • Circolari DGT Sud
  • Circolari UMC periferici
  • Normativa ACI
  • Avvisi, Note e varie
  • Parere
  • Delibere
  • Accordi Stato-Regioni
  • Accordi internazionali
  • Sentenze
  • Normativa regionale
  • Statistiche
  • Norme Ministero Interno
  • Ordinanze
Facebook
Twitter
Linkedin
Invia mail
   
Tags: Circolari Ministeriali 

Circolare - 20/03/2013 - Prot. n. 7205 - Frequenza corsi formazione periodica parte comune

Oggetto: Corsi di formazione periodica per conducenti professionali. Frequenza della parte comune.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. 7205
Roma, 20 marzo 2013

Oggetto: Corsi di formazione periodica per conducenti professionali. Frequenza della parte comune.

Sono pervenute a questa Direzione Generale numerose istanze con cui si chiede di precisare se sia possibile svolgere, contestualmente, due corsi di formazione periodica per conducenti professionali ai quali partecipano sia conducenti in possesso del titolo abilitativo per il trasporto di persone, che in possesso del titolo abilitativo per il trasporto di cose.

A tal riguardo, la scrivente Direzione non ravvisa alcun impedimento normativo che osti allo svolgimento contemporaneo della parte comune dei moduli a.1), a.2) e a.3) di cui all'art. 13, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, da parte di tutti i conducenti che devono procedere al rinnovo della carta di qualificazione del conducente.

Al termine di questi tre moduli, i conducenti che devono rinnovare la CQC "cose" frequenteranno i moduli b.1) e b.2), separatamente dai conducenti che devono rinnovare la CQC "persone" che seguiranno le lezioni relative ai moduli c.1) e c.2) del citato art. 13, comma 1, del D.M. 16 ottobre 2009.

Resta fermo che l'autoscuola, il centro di istruzione automobilistica o l'ente che svolgono i corsi in contemporanea dovranno presentare, alla Direzione generale territoriale e all'Ufficio motorizzazione civile competenti, tre giorni prima dell'inizio delle lezioni (come previsto dall'art. 13, comma 5, del D.M. 16 ottobre 2009), due separate comunicazioni di avvio dei corsi e, durante lo svolgimento delle ore comuni, dovranno disporre di due registri di frequenza, uno per il corso "persone" ed uno per il corso "cose".

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Maurizio Vitelli



Vedi anche:
29/03/2013
 Attualità
Rinnovo CQC, sì ai corsi cumulativi persone + merci
La conferma ufficiale con la circolare 7205 del 20 marzo 2013
leggi tutto...

16/10/2009
 SIDA CQC Decreti Ministeriali
Decreto Ministero dei Trasporti - 16/10/2009 - Formazione accelerata CQC
Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2007.
leggi tutto...

  • Link all'articolo
  • Stampa
  • Invia per mail