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Tags: Circolari Ministeriali 

Circolare - 18/06/2001 - 990/M352 - Duplicato della patente di guida

OGGETTO: "Duplicato della patente di guida e dellla carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione" - riscrittura per integrazioni circ. 848/C4 del 21/03/01.

Fonte: DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI

Unità di Gestione Motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre – Unità operativa MOT3
 
N. prot.  Prot. 990/M352 
Roma, 18 Giugno 2001 
IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI GESTIONE
Dott. Ing. Ciro ESPOSITO

Titolari di patenti o carte di circolazione che sono state smarrite, sottratte o distrutte dopo il 15 aprile 2001.
La circolare 848/C4 del 21/03/01 emanata al proposito non è stata sufficientemente chiara e ha sollevato molti dubbi. Questa circolare intende chiarire di nuovo tutti i punti e descrivere nel dettaglio le procedure.

Disposizione per gli utenti:

1) ADEMPIMENTI DEGLI UTENTI
I titolari di patenti o carte di circolazione smarrite, sottratte o distrutte devono fare la denuncia presso gli organi di polizia, portando con sè:

  • un documento di riconoscimento
  • due fotografie formato tessera su fondo bianco (non spillate, non timbrate)

Lasceranno il posto di polizia con un permesso provvisorio.
Se ritrovano il documento smarrito, devono distruggerlo (obbligo dell'art. 2 comma 5 del DPR 9.3.2000 n.104).
Riceveranno direttamente a casa il duplicato.
Se entro 45 giorni il duplicato non dovesse pervenire, il titolare deve telefonare al n° verde 800/232323 dell'Ufficio Centrale Operativo (UCO) della Motorizzazione per sapere lo stato del procedimento.
Disposizione per le autorità di Polizia:

2) ADEMPIMENTI DELLE AUTORITÀ DI POLIZIA
Ricevuta la denuncia, occorre collegarsi via computer al CED (Centro Elaborazioni Dati) comunicando i dati del denunciante.
I casi che si possono presentare sono i seguenti:

2. a) Il CED ha tutti i dati che occorrono e dunque il duplicato può essere prodotto e inviato al titolare senza problemi
Cosa devono fare le autorità di Polizia:

  • Registrare la denuncia come di prassi
  • Far compilare al denunciante in triplice copia il modulo allegato;
  • sbarrare le parole "per novanta giorni decorrenti dalla data odierna, (ovvero)" riportate immediatamente prima dello spazio riservato alla trascrizione del luogo e della data della denuncia;
  • consegnare 1 copia del modulo, senza fotografia, al denunciante, che varrà come permesso provvisorio di guida o di circolazione;
  • spedire 1 copia del modulo, con fotografia, all’Ufficio Centrale Operativo (UCO) Motorizzazione, Casella postale aperta, 00162 Roma Nomentano;
  • registrare agli atti 1 copia del modulo, con fotografia, che servità come riserva.

2. b) Il CED non ha i dati del denunciante
(per la patente compare messaggio: "PATENTE NON DUPLICABILE DALL’UFFICIO CENTRALE OPERATIVO" oppure "PATENTE ASSENTE DA ARCHIVIO CONDUCENTI"; per la carta di circolazione compare messaggio: "CARTA DI CIRCOLAZIONE NON DUPLICABILE DALL’UFFICIO CENTRALE OPERATIVO" oppure "TARGA ASSENTE NELL’ARCHIVIO NAZIONALE VEICOLI");
dunque il denunciante deve fare domanda per il duplicato direttamente presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione.
Cosa devono fare le autorità di Polizia:

  • Registrare la denuncia come di prassi
  • Far compilare al denunciante una sola copia del modulo allegato;
  • sbarrare il punto 2 delle "AVVERTENZE" riportate in fondo al modulo, nonché le parole "(ovvero) fino al ricevimento del duplicato" riportate immediatamente prima dello spazio riservato alla trascrizione del luogo e della data della denuncia e, solo in caso di patente, le parole "la cui fotografia è stata autenticata mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento";
  • riconsegnare al denunciante il modulo che varrà come permesso provvisorio di guida o di circolazione.

2. c) Il CED comunica che il documento in questione è scaduto di validità
Cosa devono fare le autorità di Polizia:

  • Registrare la denuncia come di prassi
  • Invitare il denunciante a fare domanda per il permesso provvisorio e il duplicato direttamente presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione.

Disposizione per gli Uffici Provinciali della Motorizzazione:

3) ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE
Presso questi uffici si presenteranno i titolari di patenti o carte di circolazione che sono state smarrite, sottratte o distrutte
3.a) prima del 15 aprile 2001
3.b) che presentano il modulo di cui al punto 2.b
3.c) i cui dati non possono essere estratti dal'UCO (caso improbabile)
3.d) che sono scadute di validità, come specificato al punto 2.c.
3.e) che sono stati mandati dall'UCO per mancata consegna
3.f) che hanno ricevuto dall'UCO un duplicato con errori o difetti
Cosa devono fare gli Uffici Provinciali della Motorizzazione:

  • Nel caso 3.d, devono accettare la richiesta di duplicato con la relativa certificazione medica, e rilasciare il permesso provvisorio

Nel caso 3.f, devono rilasciare un "duplicato d'ufficio" previa verifica che il numero della patente sia composto dalla sigla U1, da un numero non inferiore a 5000000 e dal CIN, considerando evaso il pagamento dei diritti di cui alla legge 870/86.

  • Negli altri casi, oltre ad evadere la richiesta, devono ritirare il permesso provvisorio che è stato dato al denunciante dagli uffici di Polizia e produrne uno nuovo della validità di 30 giorni.
    Altro: È abrogata la circolare 848/C4 del 21 marzo 2001.


Vedi anche:
31/10/2012
 Attualità Circolari Ministeriali RSS Gestione
Circolare - 31/10/2012 - Prot. n. 29619/2203 - Duplicato patente
Duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione. DPR 9 marzo 2000, n. 104
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21/03/2001
 Circolari Ministeriali
Circolare - 21/03/2001 - 848/C4 - Duplicato della patente
Duplicato della patente di guida e della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione.
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09/03/2000
 Decreti Legislativi
Decreto legislativo - 09/03/2000 - n. 104 - Duplicato della patente di guida
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50.
leggi tutto...

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