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Tags: SIDA APC Circolari Ministeriali 

Circolare - 29/11/2012 - Prot. n. 26879 - Accesso alla professione

OGGETTO: Accesso alla professione (regolamento (CE) 1071/2009). Trasporto di viaggiatori su strada. Termine del 4 dicembre 2012 e ulteriori indicazioni.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

CIRCOLARE N. 10/2012/TSI

Prot. n. 0026879
Roma, 29 novembre 2012

OGGETTO: Accesso alla professione (regolamento (CE) 1071/2009). Trasporto di viaggiatori su strada. Termine del 4 dicembre 2012 e ulteriori indicazioni. 

1) TERMINE E ADEMPIMENTI
Facendo seguito:
1) alla circolare 2/2011 prot. 26214 del 2/12/2011;
2) alla nota di chiarimenti prot. 12374 del 23/5/2012;
3) alla nota di chiarimenti sul requisito dell'idoneità finanziaria prot. 11551 dell'11/5/2012;
si precisa quanto segue.

Anzitutto, - per esigenze di omogeneità rispetto alle indicazioni fornite per il settore merci, unitamente alla opportunità di applicare la disposizione di maggior favore -, la scadenza contenuta nella nota 12374/2012 (nonché in ogni altra comunicazione relativa all'oggetto) come "3 dicembre 2012" va intesa come "4 dicembre 2012".

Ciò premesso, si richiama l'attenzione su tale termine, entro il quale le imprese in esercizio ante 4 dicembre 2011 devono procedere alla dimostrazione dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 1071/2009.

Entro il 4 dicembre le imprese dovranno dunque presentare al competente UMC la comunicazione per perfezionare l'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP), con la prescritta documentazione relativa al requisito di stabilimento e di idoneità finanziaria, oltre a dover indicare i dati inerenti al gestore dei trasporti.

Qualora una o più delle suddette imprese non provveda oppure provveda oltre il 4 dicembre p.v., il competente UMC procederà ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del regolamento (CE) 1071/2009, assegnando un termine per regolarizzare la situazione decorso inutilmente il quale l'UMC ritirerà l'AEP.

2) RILASCIO DEI TITOLI PER L'ACCESSO AL MERCATO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ
Secondo le modalità in atto, ed in coerenza con quanto contenuto nell'intesa sancita nella Conferenza Unificata (seduta del 25/7/2012), le autorizzazioni o loro modifiche - di competenza di questa Direzione Generale sono rilasciate alle imprese che abbiano provveduto a perfezionare la propria posizione presso l'UMC competente al rilascio dell'AEP e per le quali l'iscrizione al registro Elettronico nazionale (REN) sia "attiva" e non più provvisoria.

Per quanto riguarda la licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi (tenuto conto della specificità di questo titolo), si farà seguito con comunicazione ad hoc.

3) MODULO RELATIVO AL GESTORE DEI TRASPORTI
È allegato alla presente il modello della dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al gestore dei trasporti. Tale modello sostituisce l'allegato 1.c alla circolare n. 2/2011:
• per tenere conto delle modifiche normative recate dall'articolo 11, comma 6-quater, del decreto legge 9/2/2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, con legge 4/4/2012, n. 35). Infatti, come evidenziato nella nota di chiarimenti n. 12374/2012, in forza di tale comma 6-quater il gestore dei trasporti (sia "interno" che "esterno") può svolgere tale funzione presso una sola impresa. Inoltre, nel caso si tratti di gestore "esterno", il parco complessivo dei veicoli dell'impresa non potrà essere costituito da più di cinquanta unità;
• per consentire di inserire la data di designazione del gestore dei trasporti.

4) IDONEITÀ FINANZIARIA
In merito alle modalità di dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria, pervengono numerosi quesiti in ordine alle attestazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale prot. n. 291 del 25/11/2011 ovvero ai soggetti che possono validamente rilasciare tali polizze.

Pertanto, per evitare l'insorgere e il consolidarsi di situazioni non conformi alla ratio della normativa in vigore, ad avviso di questa Direzione generale non può essere accettata, ai fini della dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria:
a. polizza assicurativa o attestazione di polizza assicurativa rilasciata da compagnia estera non in regola con la disciplina europea e nazionale in materia assicurativa, ovvero non contenente gli elementi richiesti per la validità dell'attestazione stessa (a tal fine, gli UMC potranno effettuare opportune verifiche presso l'ISVAP);
b. polizza assicurativa obbligatoria di responsabilità civile, in quanto prevista obbligatoriamente all'articolo 122 del decreto legislativo 7/9/2005, n. 209;
c. fideiussione o attestazione di fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 106 T.U.B. che non risultino abilitati dalla Banca d'Italia al rilascio delle specifiche tipologie di garanzie richieste per la dimostrazione del requisito in esame;
d. garanzie rilasciate dai confidi i quali, anche per espressa indicazione della Banca d'Italia, non sono abilitati al rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Finocchi



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