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Della responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto

Articolo 965
Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie
La responsabilità dell'esercente per i danni causati dall'aeromobile a persone ed a cose sulla superficie è regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da aeromobili immatricolati in Italia.
La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746.

Articolo 966
Danni da urto
In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.
L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo.

Articolo 967
Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga
Le stesse norme di cui all'articolo precedente si applicano quando i danni sono causati da spostamento d'aria o altra causa analoga, anche se tra gli aeromobili in volo o fra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi è stata collisione materiale.

Articolo 968
Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto
In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno è prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non è possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l'entità delle relative conseguenze.

Articolo 969
Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti
I limiti previsti nell'articolo 971 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, secondo comma, e 968.

Articolo 970
Decadenza e prescrizione del diritto di regresso
Nel caso previsto dall'articolo 968, l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.
Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.

Articolo 971
Limiti del risarcimento complessivo
Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, è limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.

Articolo 972
Limitazione del risarcimento per danni da urto
Tutte le norme che regolano la limitazione del risarcimento e la sua attuazione in caso di responsabilità per danni a terzi sulla superficie, si applicano anche alla responsabilità per danni da urto, spostamento d'aria o altra causa analoga.

Articolo 973
Prescrizione
(Abrogato)

Articolo 974
Danni da urto, da spostamento d'aria o altra causa analoga
(Abrogato)

Articolo 975
Limite del risarcimento
(Abrogato)

Articolo 976
Concorso dei creditori
(Abrogato)

Articolo 977
Esclusione della limitazione
(Abrogato)

Articolo 978
Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto
(Abrogato)

Articolo 979
Decadenza e prescrizione del diritto di regresso
(Abrogato)

Articolo 980
Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti
(Abrogato)

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