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Tags: Circolari Ministeriali 

Circolare - 13/08/2003 - Versamento della cauzione in caso di ricorso

OGGETTO: Legge 01/08/2003 nr. 214 di conversione del D.L. 151/2003 (modifiche al nuovo codice della strada). Versamento della cauzione in caso di ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

Circolare del 13-08-2003

Ai Sigg. Presidenti delle Corti D'Appello
Loro sedi

La legge nr. 214/2003 di conversione del decreto legge nr. 151/2003, pubblicata nel supplemento ordinario nr. 133/L alla G.U. Serie Generale nr. 186 del 12/08/2003 ha modificato, tra le altre, anche l'art. 204 bis del Nuovo Codice della Strada.
La nuova formulazione dell'articolo, che disciplina il ricorso (davanti al giudice di pace) avverso l'ordinanza-ingiunzione che impone il pagamento della sanzione pecuniaria, introduce alcune innovazioni procedurali che incidono in modo rilevante sull'attività delle cancellerie.
Si invitano pertanto gli uffici in indirizzo a voler diffondere, presso gli uffici interessati, le istruzioni che seguono.

1. VERSAMENTO DELLA CAUZIONE: ADEMPIMENTI DEL RICORRENTE
Secondo la nuova formulazione dell'art. 204 bis del Nuovo Codice della Strada, "il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore."
Poiché, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 10 marzo 1910 nr. 149, tutt'ora in vigore, le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro, è evidente che la formulazione letterale del testo ("deve versare presso la cancelleria... una somma...") deve necessariamente essere interpretata alla luce della vigente normativa, individuando modalità alternative di versamento presso altri organismi abilitati a ricevere e gestire il deposito.
Considerate anche le diverse fasi conseguenti al versamento della cauzione, previste dalla nuova formulazione dell'articolo, questa Direzione Generale ritiene che lo strumento più idoneo per la gestione dell'importo versato, sia il LIBRETTO DI DEPOSITO GIUDIZIARIO aperto presso l'Ente Poste. Tale strumento, infatti, oltre ad assicurare all'utenza uniformità da parte degli uffici, presenti sul territorio, ha il pregio della gratuità, senza penalizzare il ricorrente relativamente agli interessi, in quanto anche quello postale è ormai deposito fruttifero.
Tale strumento è peraltro individuato anche dall'art. 2 del citato R.D. 149/1910, ("tutti i depositi in denaro che, secondo le disposizioni vigenti in materia civile e penale possono farsi presso le cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione e per spese giudiziarie, debbono essere eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nell'ufficio postale incaricato").
Pertanto, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto, il ricorrente dovrà effettuare il versamento della cauzione presso l'ufficio postale, e allegare al ricorso il libretto rilasciato dall'ufficio postale come ricevuta. Il libretto dovrà essere intestato al ricorrente e dovrà riportare come causale la natura del versamento (cauzione), gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui si ricorre e l'indicazione dell'autorità che ha stilato il verbale.

2. RICEVIMENTO DEL LIBRETTO DI DEPOSITO POSTALE: ADEMPIMENTI DEL CANCELLIERE
Il cancelliere che riceve il libretto, oltre a registrare su di esso gli estremi del procedimento cui il ricorso ha dato origine (numero di R.G.), dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 6 del R.D. 10 marzo 1910 nr. 149, annotando gli estremi del libretto nel registro cd. Mod. I, di cui gli uffici dovranno dotarsi e di cui, per comodità si allega alla presente copia del modello ufficiale (allegato A). Allo stesso modo gli uffici dovranno dotarsi del registro Mod. IV, necessario per la restituzione o l'assegnazione della somma al termine del procedimento (art. 17 R.D. cit.).

3. VALUTAZIONE SULL'ENTITÀ DELL'IMPORTO VERSATO E DECISIONE SULLA INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
L'importo della cauzione, da versare a pena di inammissibilità del ricorso, è "una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore." Il provvedimento con cui il giudice - all'esito della preliminare valutazione a lui demandata in ordine alla correttezza dell'importo versato - dichiara, rigettandolo, l'inammissibilità del ricorso, dovrà anche disporre in merito alla destinazione della somma.

4. ACCOGLIMENTO DEL RICORSO: ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE
In caso di accoglimento del ricorso, la somma depositata è integralmente restituita al ricorrente. La cancelleria dovrà quindi provvedere a richiedere all'ufficio postale che ha ricevuto il deposito la chiusura del libretto ed il relativo conteggio degli interessi maturati. Ricevuto tale conteggio, la cancelleria emetterà quindi il mandato a favore del ricorrente per l'importo complessivo.
Nel raccomandare l'urgenza, si rappresenta che sarà cura di questa Direzione Generale impartire ulteriori e diverse istruzioni in merito alle altre problematiche connesse all'entrata in vigore ed all'applicazione della legge di cui all'oggetto.

Il Direttore Generale
Francesco Mele



Vedi anche:
01/08/2003
 Leggi
Legge - 01/08/2003 - n. 214 - Conversione del decreto-legge
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada.
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27/06/2003
 Decreti Legge
Decreto-legge - 27/06/2003 - n. 151 - Modifiche al codice della strada
Decreto legge n. 151: modifiche ed integrazioni al Codice della Strada.
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