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Tags: Normativa UE 

Allegato 2 - Direttiva UE n. 2000/30/CE del 06/06/2000

MODALITÀ CONCERNENTI LE PROVE E/O I CONTROLLI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI FRENATURA E LE EMISSIONI DI SCARICO

1. Condizioni specifiche concernenti gli impianti di frenatura
Le varie parti dell'impianto di frenatura ed i relativi organi devono essere mantenute in perfette condizioni di funzionamento ed essere correttamente regolate.
I freni del veicolo devono svolgere le seguenti funzioni:
a) per i veicoli a motore e loro rimorchi e semirimorchi, il freno di servizio deve essere in grado di rallentare e di arrestare il veicolo in modo sicuro, rapido ed efficace, a prescindere dalle condizioni di carico e dal grado di pendenza in salita o discesa della strada;
b) per i veicoli a motore e loro rimorchi e semirimorchi, il freno di stazionamento deve essere in grado di mantenere il veicolo fermo, a prescindere della condizioni di carico e dal grado di pendenza della strada.
2. Condizioni specifiche concernenti le emissioni di gas di scarico
2.1. Veicoli con motore ad accensione comandata (benzina)
a) Se le emissioni non sono controllate da un sistema perfezionato di controllo delle emissioni quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lamda:
1) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe;
2) se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto;
3) dopo un congruo periodo di condizionamento del motore (tenendo conto delle raccomandazioni del costruttore), misurazione della concentrazione di monossido di carbonio (CO) nel gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato).
Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve superare i valori seguenti:
— 4,5% per i veicoli immatricolati e messi in circolazione per la prima volta tra la data a partire dalla quale gli Stati membri hanno stabilito che tali veicoli devono essere conformi alla direttiva 70/220/CEE (1) e il 1o ottobre 1986;
— 3,5% per i veicolo immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o ottobre 1986.
b) Se le emissioni di gas di scarico sono controllate da un sistema perfezionato di controllo quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lamda:
1) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e la completezza di tutte le parti;
2) esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare se il veicolo è dotato dell'equipaggiamento richiesto;
3) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni del veicolo mediante misurazione del valore lamda e del tenore di CO nel gas di scarico in base al punto 4;

(1) Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/102/CE della Commissione (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 43).

4) emissioni all'uscita del tubo di scarico — valori limite:
— misurazione con motore al minimo: il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve essere superiore a 0,5% vol.;
— misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità del motore (disinnestato) di almeno 2 000 giri/min.¯1:
Tenore di CO: non superiore a 0,3% vol.;
Lamda: 1±0,03 secondo le specifiche del costruttore.
2.2. Veicoli con motore ad accensione per compressione (Diesel)
Misurazione dell'opacità dei gas di scarico in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo). Il livello di concentrazione non deve essere superiore, conformemente alla direttiva 72/306/CEE (1), ai seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento:
— motori diesel ad aspirazione naturale: 2,5 m¯1;
— motori diesel a turbocompressione: 3,0 m¯1;
oppure valori equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchio diverso da quello che soddisfa tali requisiti.
Queste disposizioni non si applicano ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1980.
2.3. Apparecchiatura di controllo
Ai fini del controllo delle emissioni dei veicoli sono utilizzate apparecchiature atte a stabilire con precisione che siano stati rispettati i valori limite prescritti o indicati dal costruttore.

(1) Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/20/CE della Commissione (GU L 125 del 16.5.1997, pag. 2).

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