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Tags: Circolari Ministeriali 

Circolare - 01/04/1997 - n. 5 - Attestato di capacità professionale per professione di autotrasportatore di merci e viaggiatori

OGGETTO: Ulteriori disposizioni applicative del D.D.M.M. 198/91 e 448/91 in materia di corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione dei candidati al conseguimento dell’attestato di capacità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore di merci e viaggiatori.

Ministero dei trasporti e della Navigazione
Direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Roma, 1 aprile 1997
Circolare D.C. III n. 5

OGGETTO: Ulteriori disposizioni applicative dei D.D.M.M. 198/91 e 448/91 in materia di corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione dei candidati al conseguimento dell'attestato relativo alla capacità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore di merci e viaggiatori.

Al fine di definire con maggiore compiutezza ed omogeneità l'iter relativo allo svolgimento dei corsi finalizzati alla preparazione dei candidati all'esame relativo alla capacità professionale, si impartiscono le seguenti ulteriori disposizioni.

1) DURATA DEI CORSI
Come già in precedenza disposto, la durata dei corsi (nazionali ed internazionali) non può essere inferiore a 3 mesi, per un totale di almeno 150 ore, di cui 30 riservate al trasporto internazionale.
Si specifica ulteriormente che:
- il corso per il trasporto nazionale dovrà svolgere in un periodo minimo di 72 giorni. In detto periodo, le giornate programmate per lo svolgimento delle lezioni, dovranno essere esattamente indicate nel programma preventivamente inviato a questa Direzione centrale.
- il corso per il trasporto internazionale dovrà svolgersi entro un periodo minimo di 18 giorni, con le modalità previste per il corso relativo al trasporto nazionale.

In entrambi i casi l'orario delle lezioni non dovrà essere superiore alle 4 ore giornaliere.
Il corso nazionale è propedeutico a quello internazionale; pertanto le materie di insegnamento relative al corso internazionale dovranno essere previste successivamente al termine del programma inerente al corso nazionale.
Ove si verificasse che i corsi vengano programmati ed autorizzati distintamente (nazionale ovvero internazionale) dovranno essere rilasciati due distinti attestati di frequenza.
Nel caso in cui venga svolto soltanto il corso internazionale (ovvero un allievo partecipi soltanto a tale corso) gli organismi preposti dovranno comunicare a questa sede, unitamente alla documentazione già prevista, la posizione degli allievi in riferimento alla capacità professionale in ambito nazionale (corso nazionale già frequentato - attestato relativo alla capacità professionale a livello nazionale già conseguito ecc ..... ).

2) PROGRAMMA DEI CORSI E SVOLGIMENTO DEGLI STESSI
Gli enti che richiedono l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi, dovranno allegare un programma di massima, come già specificato con le circolari D.C. III n. 4 del 12.2.96 (per quanto riguarda il trasporto merci), paragrafo 3 e D.C. III n. 13 del 18.3.96 (per quanto riguarda il trasporto viaggiatori).

Tale programma relativamente alle materie di insegnamento, dovrà essere formulato sulla base dell'allegato n. 1 alla presente circolare.
Gli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi, potranno chiedere l'attivazione degli stessi, secondo le disposizioni già dettate con le circolari richiamate, tenendo conto delle ulteriori istruzioni che di seguito vengono impartite.
La comunicazione di inizio corso dovrà pervenire alla D.C. III - DIV. 36 (per quanto riguarda i corsi relativi al trasporto merci) ed alla DIV. 32 (per quanto riguarda i corsi relativi al trasporto viaggiatori), con la documentazione completa almeno 30 giorni prima del previsto inizio del corso medesimo.
A tale comunicazione dovrà essere allegato un programma di dettaglio con la precisazione dei giorni, degli orari delle lezioni e dei docenti che le impartiscono.
Ogni eventuale variazione sul programma dovrà essere tempestivamente comunicata alle competenti Divisioni.
Il numero minimo di ore richieste per i singoli gruppi di materie è il seguente:

TRASPORTI NAZIONALI
Gruppi di materie relative al corso merci

- diritto 30 ore
- gestione commerciale e finanziaria dell'azienda 30 ore
- accesso al mercato 15 ore
- norme ed esercizio tecnici 25 ore
- sicurezza stradale 20 ore

Gruppi di materie relative al corso viaggiatori

- diritto 30 ore
- gestione commerciale e finanziaria dell'azienda 30 ore
- regolamentazione dei servizi di trasporto 25 ore
- norme ed esercizio tecnici 15 ore
- sicurezza stradale 20 ore

TRASPORTI INTERNAZIONALI
Corso relativo al trasporto merci

- disposizioni applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri e tra le Comunità e i Paesi Terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali 15 ore
- pratiche e formalità doganali 10 ore
- principali regolamentazioni di circolazione 5 ore

Corso relativo al trasporto viaggiatori

- disposizioni applicabili ai trasporti di viaggiatori su strada fra gli Stati membri e fra le Comunità ed i Paesi Terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali 15 ore
- pratiche e formalità relative al passaggio dei confini 10 ore
- principali regolamentazioni di circolazione 5 ore

Al termine del corso l'organismo autorizzato dovrà inviare il verbale di fine corso (che dovrà contenere anche un quadro riassuntivo delle ore svolte da ogni singolo alunno) unitamente al registro di classe in originale relativo al corso stesso.
Detto registro dovrà essere come da fac-simile allegato (all. n. 2) e dovrà essere compilato seguendo le istruzioni di cui all'allegato n. 3.
Si ribadisce inoltre che le assenze degli allievi non potranno superare il 20% delle ore programmate e quindi effettuate.
Qualora alla fine del corso si rendesse necessaria un'integrazione della durata di esso per quegli alunni che abbiano superato il tetto del 20% di assenze per giustificati motivi, il corso potrà essere proseguito previa comunicazione a
questa sede.
In tale ipotesi, il verbale di fine corso ed il registro di classe dovranno essere trasmessi alle competenti Divisioni soltanto al termine dell'integrazione del corso medesimo.
Se in fase di controllo dei registri di classe, si dovessero verificare situazioni non conformi a quanto sopra disposto, non sarà più possibile l'integrazione dei corsi in parola.

4) DOCENZA DEI CORSI
Il numero minimo di docenti per lo svolgimento del corso nazionale dovrà essere di almeno 4, per quello a livello internazionale dovrà essere di almeno 2.
Gli incarichi di insegnamento dovranno essere affidati soltanto a persone in possesso di laurea o diploma di scuola media superiore e dovranno essere regolati nel seguente modo.
Qualora l'incarico di insegnamento venga conferito a personale dipendente dall'ente autorizzato, quest'ultimo dovrà dichiarare che viene applicato il contratto nazionale di categoria.
Qualora l'incarico di insegnamento venga conferito a personale non dipendente, dovrà essere prodotta una lettera di affidamento dell'incarico medesimo.
Qualora l'incarico di insegnamento venga conferito a funzionari della Pubblica Amministrazione, dovranno essere prodotte le autorizzazioni relative allo specifico corso rilasciate dai competenti organi di appartenenza.
In particolare, ove l'incarico di insegnamento venga conferito a funzionari della M.C.T.C. dovranno essere prodotte le autorizzazioni relative allo specifico corso, rilasciate dalla D.C. I - DIV. 11 - di questa Amministrazione.
I corsi di cui venga richiesta l'attivazione dopo l'emanazione della presente circolare, dovranno essere in regola con le disposizioni in essa contenute.
Circa l'ammissione all'esame di capacità professionale dei candidati tenuti a produrre l'attestato di frequenza ad uno dei corsi di formazione autorizzati, le Commissioni in indirizzo dovranno ammettere all'esame esclusivamente i candidati che risultino inclusi negli appositi elenchi trasmessi dalle competenti Divv. 32 e 36 e che quindi sono in possesso del predetto attestato.
Si precisa che esso verrà rilasciato soltanto in seguito alla prevista verifica del verbale di fine corso e dei registri di classe, effettuata dalle Divisioni competenti, le quali provvederanno a comunicarne l'esito agli organismi di volta in volta interessati.
Si dispone inoltre, a seguito di numerosi quesiti pervenuti relativamente a quei cittadini italiani che risiedono in un Paese non appartenente alla Comunità Europea e che intendono sostenere l'esame di capacità professionale nel territorio italiano, che gli stessi devono farne richiesta a questa D.C. III (DIV. 36 se intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di capacità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di merci; Div. 32 se intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada), la quale provvederà ad indicare la Commissione presso la quale gli interessati potranno sostenere gli esami.
Si coglie infine l'occasione per precisare che i corsi di formazione professionale di cui all'oggetto per il trasporto merci e viaggiatori dovranno essere comunque svolti separatamente, con la conseguenza che le relative comunicazioni dovranno pervenire alle rispettive competenti Divisioni.

Il Direttore centrale
Dirigente generale
Dott. Alessandro Dente

ALLEGATO 1 alla circolare n. 5 del 01/04/1997

Scarica PDF

 

ALLEGATO 2 alla circolare n. 5 del 01/04/1997

Scarica PDF

 

ALLEGATO 3 alla circolare n. 5 del 01/04/1997

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DEI CORSI

Il registro deve essere composto da un corpo unico rilegato con rilegatura a colla, al fine di evitare aggiunta o sostituzione di pagine. Inoltre, deve riportare sul frontespizio il titolo del corso, il nome dell'Ente autorizzato all'effettuazione dei corsi ed il nome dell'eventuale altro Ente presso la cui sede si svolgono gli stessi. Deve inoltre contenere un numero di pagine pari ai giorni di lezione previsti, più un 10% circa di pagine per eventuali annulli di giorni di lezione.
All'inizio del corso il responsabile dello stesso deve numerare tutte le pagine, apponendo a ciascuna di esse il timbro dell'Ente autorizzato e la data delle lezioni indicate nel programma autorizzato.
Eventuali modifiche di quest'ultimo circa i giorni di lezione, comporteranno l'annullamento della relativa pagina già timbrata, con l'indicazione della causale nello spazio "NOTE", e l'utilizzo di una pagina di riserva a fine registro.
Il numero delle pagine di cui è composto il registro deve corrispondere a quello delle giornate di lezione indicate nel programma autorizzato, aumentato di un 10% di pagine di riserva.

Prima pagina (Elenco degli allievi)
Questa pagina è composta da due parti.
La prima parte, a risvolto, comprende le prime tre colonne.
La seconda parte, foglio intero, comprende le altre tre colonne.

Colonna 1: deve essere riportato il numero progressivo degli allievi.
Colonna 2: scrivere il cognome di ciascun allievo, in ordine alfabetico.
Colonna 3: scrivere il nome di ciascun allievo.
Colonna 4: scrivere la città o lo Stato estero di nascita di ciascun allievo.
Colonna 5: scrivere la data di nascita di ciascun allievo.
Colonna 6: scrivere la residenza completa di ciascun allievo, riportando la via o piazza, il numero civico, il codice di avviamento postale e la città.

Pagine successive
Intestazione: riportare il numero progressivo della pagina e la data in cui si svolge la lezione. Si ricorda che le pagine del registro vanno tutte numerate e timbrate all'inizio del corso.
Colonna 1: deve essere riportato il numero progressivo degli allievi, corrispondente alla colonna 1 della prima pagina.
Colonna 2: ciascun allievo deve apporre la propria firma e l'eventuale orario di entrata, se successivo a quello di inizio della prima ora di lezione. Per gli assenti deve essere riportata la dicitura "ASSENTE", a cura dell'insegnante che tiene l'ultima lezione del giorno e prima che la stessa abbia inizio.
Colonna 3: ciascun allievo deve apporre la propria firma e l'eventuale orario di uscita, qualora abbandoni la lezione prima del termine normale. Per gli assenti deve essere riportata la dicitura "ASSENTE", a cura dell'insegnante che tiene l'ultima lezione del giorno e prima che la stessa abbia inizio.
Colonna 4: ciascun insegnante deve scrivere e sottoscrivere l'orario di inizio e di fine di ciascuna lezione prevista nel giorno indicato nell'intestazione, nonchè la materia insegnata e l'argomento trattato.
Piè di pagina: l'affidatario del registro deve indicare, a fine giornata, il numero totale dei presenti, il numero totale delle ore di lezione del giorno indicato nell'intestazione ed il numero totale delle ore di lezione tenutesi fino a quel giorno.
Il timbro dell'ente autorizzato ad effettuare i corsi deve essere apposto su tutte le pagine all'inizio del corso.
Entro le 48 ore successive, il Direttore del corso deve verificare la regolarità della tenuta del registro ed apporre il proprio visto.



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Decreto Ministero dei Trasporti - 16/05/1991 - n. 198 - Accesso alla professione di trasportatore di merci su strada
Regolamento di attuazione della direttiva del consiglio delle comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
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